Istituti a protezione degli incapaci (minorenne, interdetto e inabilitato)

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Il minorenne, l’interdetto e l’inabilitato non possono compiere, o non possono compiere in modo autonomo, atti giuridici.
Questo non significa che questi soggetti abbiano il loro patrimonio “congelato” sino  a quando non cessi questo loro stato di incapacità,
Anche per il minorenne può sorgere la necessità  di provvedere subito al suo patrimonio, senza che si possa aspettare che raggiunga la maggiore età.
A tutela degli interessi di questi soggetti il codice civile prevede tre istituti, che sono:
la responsabilità genitoriale, la tutela e la curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minorenne e l’interdetto, il curatore assiste l’inabilitato, in considerazione del fatto che lo stesso ha una, anche se limitata, capacità d’agire, mentre i primi due non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare la ritroviamo nell’articolo 1426 del codice civile che, in deroga all’annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minorenne, li ritiene validi quando lo stesso con con raggiri abbia occultato la sua minore età. 

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Indice

1. La potestà genitoriale


La responsabilità genitoriale, che un tempo era denominata potestà genitoriale, è la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli e costituisce il diritto e il dovere all’istruzione, all’educazione e al mantenimento, che si esauriscono al raggiungimento della maggiore età e l’indipendenza economica da parte del figlio.
Siccome il minorenne non ha la capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, facendo derivare i suoi poteri direttamente dalla legge.
Un tempo questo insieme di poteri veniva attribuito esclusivamente al padre, e da qui deriva la denominazione di patria potestà.
Negli ordinamenti contemporanei la potestà genitoriale si è andata via via sostituendo alla patria potestà, nonostante questa evoluzione si sia compiuta in tempi diversi e non si ancora rivolta agli  ordinamenti in modo completo.
Nel diritto italiano la responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori (art. 316 del c.c., come sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013, che ha anche eliminato il termine “potestà” sostituendolo con il termine “responsabilità” genitoriale ovunque presente nel codice civile).
In loro mancanza, o per sopravvenuta morte o perché decaduti dalla responsabilità (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore, che provvede alle attenzioni nei confronti della persona del minorenne e ne amministra i beni.
Alla responsabilità genitoriale sono sottoposti i figli minorenni non emancipati, sia nati nel matrimonio sia nati fuori dal matrimonio.
Questo vale anche nel caso di figli adottivi, quando i loro genitori adottivi, per effetto dell’adozione (legittimante), acquistano a ogni effetto la responsabilità genitoriale.

2. La tutela


La tutela è un ufficio di diritto privato che un soggetto presta gratuitamente e al quale non può rinunciare.
Ha la finalità di fornire adeguata protezione agli interdetti e ai minorenni privi di genitori in grado di esercitare la responsabilità genitoriale.
Si distinguono quattro  tipi di tutela (art. 348 c.c.):

  • 1. volontaria, quando il  giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore
  • 2. legittima, quando sono nominati parenti prossimi o affini del minorenne
  • 3. dativa, quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minorenne
  • 4. assistenziale, quando è affidata a un ente nei casi previsti dall’ariticolo 345 del codice civile.

Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e 346 c.c.) che sovraintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni che la legge gli ha affidato.
Prima di assumere l’incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l’incarico con fedeltà e diligenza.
Il tutore rappresenta l’incapace (minore e interdetto) anche nei rapporti personali.
in merito agli atti che può compiere distinguiamo:

  • 1. Atti che possono essere compiuti senza autorizzazione: di ordinaria amministrazione quelli relativi al mantenimento dell’incapace.
  • 2. Atti nei quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare: sono quelli previsti dall’articolo 374 del codice civile (accettare eredità, promuovere giudizi);
  • 3. atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale: sono previsti dall’articolo 375 codice civile, come ad esempio, acquistare beni, costituire pegni o ipoteche.

Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minorenne quando il suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha gli stessi poteri del tutore (art. 355 c.c.) e può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio, ma, questo caso, ha l’attenzione del minorenne, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non venga nominato il tutore.

3. La curatela


La curatela è un istituto che serve a garantire protezione a soggetti che non hanno la capacità di agire, ma che  l’hanno ridotta in misura più o meno intensa, e sono gli inabilitati e i minori emancipati.
Il curatore viene nominato, sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, e questo perché gli inabilitati e i minori emancipati non sono completamente privi di capacità di agire.
Di conseguenza mentre il tutore rappresenta l’incapace, il curatore lo assiste.
Sempre per gli stessi motivi il curatore non prende parte a qualsiasi atto dell’incapace, ma esclusivamente per determinati atti.
Come scritto in precedenza, il minore emancipato e l’inabilitato possono compiere in modo autonomo gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394 c.c.) è necessaria l’assistenza del curatore, come ad esempio, stare in giudizio.
In relazione agli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, a parte l’assistenza del curatore, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se si tratta delle ipotesi a norma dell’articolo 375 del codice civile, si renderà necessaria anche l’autorizzazione da parte del Tribunale apposito.

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