Costituzione di parte civile dopo Riforma Cartabia: la sentenza delle Sezioni Unite

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 38481 del 21 settembre 2023) hanno affermato il principio di diritto secondo cui “l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022” prendendo posizione anche in merito ai requisiti della costituzione di parte civile.

Per approfondimenti si consiglia: Costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 38481 del 21 settembre 2023

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1. I fatti: costituzione parte civile

Con sentenza 9 settembre 2019 il Tribunale di L’Aquila condannava l’imputato, tratto a giudizio per rispondere di cui agli artt. 582 e 590 cod. pen. in relazione alle lesioni personali cagionate dolosamente in tre occasioni alla convivente ed alle lesioni personali cagionate per colpa alla loro figlia, alla pena di anni due di reclusione per il diverso delitto di cui all’art. 572 cod. pen. (maltrattamenti contro familiari o conviventi), così giuridicamente riqualificati i fatti di cui all’imputazione; alla pronuncia seguiva la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed alla rifusione delle spese processuali.
A seguito dell’atto di appello presentato dall’imputato, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14 gennaio 2022, riscontrata l’assenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, riqualificava i fatti nei termini di cui all’originaria imputazione e, dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al primo degli episodi in contestazione, condannava l’imputato per i residui reati a lui ascritti alla pena di euro 1.500 di multa, confermando la condanna al risarcimento del danno, il cui ammontare veniva, tuttavia, ridotto a seguito della riqualificazione dei fatti. Da tale riduzione la Corte abruzzese riteneva derivare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado relative all’azione civile “considerata la parziale soccombenza della parte civile con riferimento all’entità del risarcimento dei danni liquidati“, seguita alla riqualificazione dei fatti.
La parte civile ha presentato ricorso per Cassazione con un unico motivo di doglianza, cioè “la violazione della legge e l’omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d’appello di L’Aquila ha compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio del grado relative all’azione civile“. Ad avviso della ricorrente la semplice riqualificazione giuridica delle condotte illecite non poteva costituire giusto motivo di compensazione poiché, secondo il prevalente indirizzo dei giudici di legittimità, la conferma della responsabilità dell’imputato, anche in presenza di un minor grado di essa, non legittimerebbe il mancato riconoscimento delle spese civili, che possono essere escluse solo in caso di totale soccombenza.
La Quinta Sezione penale della Suprema Corte ha, poi, ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite onde vedere risolto il contrasto in ordine all’applicabilità o meno dell’art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen. a tutti i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dell’art. 33 comma 1, lett. a) n. 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

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2. La valutazione delle Sezioni Unite

Una volta giunta alle Sezioni Unite, la questione è stata analizzata soffermandosi preliminarmente sul contenuto e sul significato delle norme con cui il d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è intervenuto a disciplinare l’ipotesi della impugnazione della sentenza per gli interessi civili.
Oltre a riprendere il citato art. 573 c.p.p., le Sezioni Unite hanno analizzato anche la modifica che ha avuto ad oggetto l’art. 78 c.p., relativo alle formalità della costituzione di parte civile ove, al comma primo, lett. d), si è previsto che, tra i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta “agli effetti civili” (art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2022).
La disamina prosegue chiarendo che “la introduzione, in particolare, del comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., è stata spiegata, dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, come espressione, con riguardo all’ipotesi in cui sia assente un’impugnazione anche agli effetti penali, della ‘innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale’, così determinandosi ‘un ulteriore risparmio di risorse nell’ottica di implementare l’efficenza giudiziaria nella fase delle impugnazioni’“.
Ad avviso delle Sezioni Unite, “la modifica dell’art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p., ad opera della cd. riforma Cartabia, non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre, invece, un necessario completamento, ed assume, anzi, un rilievo decisivo proprio agli effetti della risoluzione del contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire“.
“Un tale collegamento è stato individuato, dalla già ricordata Relazione illustrativa al decreto legislativo, proprio con la disciplina della impugnazione ai soli effetti civili, essendosi chiarita la funzione della necessaria specificazione, nell’atto di costituzione, delle ragioni della domanda ‘agli effetti civili’ in correlazione con la mutata attribuzione della decisione di detta impugnazione al giudice o alla sezione civile competente cui il giudizio deve essere rinviato in prosecuzione“.
Se, dunque, in altri termini, “il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile“.
In altre parole, ad avviso delle Sezioni Unite, “sarà dunque necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con ‘l’esposizione in modo chiaro e specifico’ delle stesse, alla stregua di quanto attualmente risultate a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Inoltre, le Sezioni Unite ricordano che “la nuova disciplina non può incidere, sia pure non direttamente come nel caso della parte civile, anche sull’impugnazione effettuata sempre ai soli effetti civili, dall’imputato, atteso che le stesse ragioni che richiedono alla parte civile di impostare l’atto di costituzione già considerando un possibile epilogo decisorio in sede civile finiscono inevitabilmente per trasmettersi, in una strategia processuale necessariamente contrassegnata dal contraddittorio, anche al titolare di interessi contrastanti con l’accoglimento della pretesa civile“.

3. Le conclusioni delle Sezioni Unite

Secondo le Sezioni Unite, “nessuno dei due orientamenti in contrasto può, dunque, essere condiviso: non, anzitutto, quello dell’immediata applicabilità della nuova norma a tutte le impugnazioni comunque pervenute alla Corte d’appello e alla Corte di Cassazione successivamente all’entrata in vigore della stessa, essendosi essenzialmente trascurato, nell’analisi della nuova disciplina, il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall’attribuzione della decisione sull’impugnazione non più al giudice penale bensì al giudice di appello civile o alla sezione civile della Corte di Cassazione e la incidenza di detto novum sulle ragioni di affidamento dell’impugnante originate dall’assetto precedente“.
Dunque, si è aggiunto, “la prosecuzione in sede civile del giudizio non comporterebbe, rispetto al passato, alcuna modificazione nell’applicazione delle regole processuali e probatorie con conseguente insussistenza di un ‘affidamento’ da tutelare e immediata applicabilità della nuova disposizione di cui all’art. 573 comma 1-bis, cit.“.
Le Sezioni Unite hanno, infine, pronunciato il seguente principio di diritto: “l’art. 573 comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione“.
Insomma,”affinché l’impugnazione sia svolta ‘per i soli interessi civili’, la stessa deve riguardare capi della decisione di contenuto extrapenale, ossia concernenti, fondamentalmente, la richiesta di risarcimento dei danni, spese sostenute dalla parte civile e i danni conseguenti a lite temeraria“.

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