Novità in materia ambientale nel d.l. 105/2023 (l.137/2023)

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Il decreto-legge n. 105 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137.
Con la nuova legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, vengono introdotte alcune novità in materia ambientale, segno della sempre maggiore sensibilità del legislatore verso questo importante settore.
Nello specifico, gli articoli che interessano la disciplina ambientale sono rispettivamente il 6, 6-bis e 6-ter.
Vediamoli nel dettaglio.
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Indice

1. Articolo 6, l.137/2023 (Modifiche all’articolo 423-bis del codice penale)


L’art. 6, modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche al reato di incendio boschivo, previsto dall’art. 423-bis [1] c.p..
In particolare, l’art. 423-bis c.p. viene modificato:

  • estendendo la fattispecie al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali;
  • innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione;
  • innalzando la pena edittale minima per l’ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione;
  • inserendo un nuovo comma all’art. 423-bis c.p., al fine di introdurre un’ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell’ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Inoltre, il comma 1-bis, inserito a seguito dell’esame in sede referente, modificando l’art. 423-ter c.p., ha aggiunto, quale pena accessoria, anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio – per la durata di cinque anni.
Conseguentemente, il comma 1-ter, ugualmente aggiunto in sede referente, elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati (di cui all’art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA.


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2. Articolo 6-bis l.137/2023(Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)


L’art. 6-bis, inserito in sede referente, modifica l’articolo 30 della legge n. 157 del 1992, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, inserendovi al comma 1 la lettera c-bis), al fine di punire la condotta di chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani.
Trattasi di reato di natura contravvenzionale, che prevede quale sanzione penale quella dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e, congiuntamente, quella dell’ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

3. Articolo 6-ter l.137/2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)


L’art. 6-ter, anch’esso introdotto in sede referente, apporta modifiche – per quello che qui interessa – sia al d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), al fine di trasformare in reato contravvenzionale l’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti di cui all’art. 255 del d.lgs. 152/2006; sia al codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente.
1.1.  Sulle modifiche al d.lgs. 152/2006
Il comma 1 dell’articolo 6-ter ha modificato l’articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato “Abbandono di rifiuti”, prevedendone la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, punito ora con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro [1], aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
La disposizione in esame mantiene inalterata la fattispecie già prevista dall’art. 255 [2].
1.2.  Sulle modifiche al codice penale
Il comma 3 dell’articolo 6-ter, poi, introduce modifiche al codice penale.
La lett. a) del comma 3 è intervenuto sull’art. 240-bis, primo comma, c.p. (Confisca in casi particolari), al fine di ampliare la lista dei reati per i quali consentire tale confisca[3]. Nello specifico, l’estensione di interesse è stata operata per le seguenti fattispecie penali:

  • l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.[1]);
  • la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.[2]);
  • il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.[3]);
  • le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.[4]). 

La lett. b) del comma 3 ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., in particolare:

  • prevedendo la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
  • aggiungendo una ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi per il caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La lett. c) del comma 3, infine, ha interessato il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l’aver prodotto il disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

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Note

  1. [1]

    Trattasi di reato di danno, che tutela il patrimonio boschivo nazionale, con il quale viene punita la condotta di chi “cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio altrui”.

  2. [2]

    Pertanto, a seguito dell’intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

  3. [3]

     L’art. 255 del d.lgs. 152/2006 prevedeva che: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3”.

  4. [4]

    In base al testo previgente dell’art. 240-bis c.p., la confisca in casi particolari, nell’ambito dei delitti contro l’ambiente, era prevista per i delitti di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma, c.p.).

  5. [5]

    L’art. 452-bis c.p. prevede che “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
    1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
    Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

  6. [6]

    L’art. 452-ter c.p. prevede che “Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
    Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti”.

  7. [7]

    L’art. 452-sexies c.p. prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
    La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
    1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
    Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

  8. [8]

    L’art. 452-quaterdecies c.p. prevede che “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
    Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
    Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
    Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
    È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Avv. Ylenia Montana

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