Quando, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera anche rispetto ai fatti oggetto di “diverso” procedimento? La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 38644 del 21 settembre 2023) ha risposto a tale quesito.
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Indice
1. La questione
Il Tribunale di Firenze accoglieva un appello e, per l’effetto, annullava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa che, con un unico motivo di impugnazione, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cd. «contestazione a catena».
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2. Principio di diritto sulla retrodatazione
Il ricorso era reputato non meritevole di accoglimento, ritenendo come il giudice di merito avesse fatto un corretto uso del principio di diritto secondo cui, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (vedi Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018; Sez. 1, n. 47399 del 15/07/2022).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
Quindi, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione laddove si debba appurare se operi siffatta retrodatazione nel caso di connessione qualificata.
Il Collegio ha ritenuto che la motivazione oggetto di ricorso abbia contenuto una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell’applicazione del giudizio e risulta corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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