La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 38461 del 21 settembre 2023) ha chiarito quando è nullo un provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Bologna, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 641 cod. pen. contestato al capo A), mentre rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. contestato al capo B).
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta l’illogicità della motivazione della sentenza, essendosi pervenuti alla conferma della condanna per la truffa pur in presenza dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 641 cod. pen. e in assenza di elementi oggettivamente conducenti nel senso della sussistenza del reato.
2. Pagina mancante: la soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato poiché, dalla lettura della sentenza impugnata, a suo avviso, non appariva possibile comprendere le motivazioni poste a fondamento della decisione.
Invero, dopo la ricostruzione degli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado e la illustrazione iniziale dei motivi di appello (fino alla pagina 5), gli Ermellini rilevavano come la sentenza non esponesse i motivi della decisione e riportasse direttamente il dispositivo (alla pagina 6) con le sole statuizioni finali relative al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno subito dalla parte civile.
La motivazione, pertanto, per il Supremo Consesso, risultava essere completamente omessa, non essendovene traccia, e ciò ne determinava l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è “nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l’insussistenza di vizi di nullità dell’atto processuale)” (Sez. 6, Sentenza n. 31392 del 07/10/2020).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, l’annullamento in questione era conseguente al fatto che dalla rilevata incompletezza era derivata la totale mancanza della motivazione in punto di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto alla decisione.
3. Conclusioni
La decisione in oggetto desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è nullo il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione.
Ove quindi un provvedimento decisorio difetti di alcune pagine, come avvenuto nel caso di specie, ben si potrà prendere in considerazione siffatto filone ermeneutico per verificare se esso possa considerarsi, o meno, nullo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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