Decreto di giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta: competenza del Gip

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 42694 del 19 ottobre 2023) ha dichiarato che a dover emettere il decreto di giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta deve essere il Gip.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent- n. 42694 del 19/10/2023

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1. I fatti

Il Gip del Tribunale di Napoli ha trasmesso al Tribunale in composizione monocratica, per competenza ai sensi dell’art. 558-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti dell’imputato, accusato del reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.
Il Gip ha osservato che, a tenore della nuova disposizione, nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato per i reati per i quali è prevista la citazione diretta, non si procede all’udienza predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen. e dunque la competenza dell’emissione di tale decreto spetta al giudice monocratico, già giudice naturale dei procedimenti a citazione diretta, in coerenza altresì con la collocazione sistematica dell’art. 558-bis proprio nel libro relativo al “procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica“.
Il Tribunale di Napoli, come risposta, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, in caso di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, l’esclusione dell’udienza predibattimentale è coerente allo scopo dell’udienza filtro di nuova introduzione, intesa a vagliare la sostenibilità dell’accusa. Al Gip è stata riservata la funzione di decidere l’ammissione al patteggiamento e la sospensione del procedimento con messa alla prova, senza alcuna distinzione tra reati per i quali l’azione penale si incanala nella richiesta di rinvio a giudizio e quelli per i quali è invece prevista la citazione diretta a giudizio. Anche la disciplina del procedimento per decreto prevede che sia il Gip a gestire la fase di emissione del decreto e quella del vaglio dell’opposizione al medesimo con eventuale ammissione ai riti speciali, e tale disciplina è espressamente richiamata dall’art. 557 cod. proc. pen., norma collocata tra i procedimenti speciali, pur nell’ambito del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Da ciò, si ricaverebbe che l’assetto normativo non attribuisce al giudice monocratico la competenza all’emissione del decreto di giudizio immediato, restando essa radicata presso il Gip.

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2. Decreto di giudizio immediato: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli, analizza la questione riprendendo consolidata giurisprudenza al riguardo (nello specifico, sent. n. 31927 del 16/06/2023) secondo cui “l’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ammesso la possibilità – in precedenza esclusa – di procedere al giudizio immediato anche per i reati indicati nell’art. 550 cod. proc. pen., per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. […] Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Pubblico Ministero, l’ammissione del rito è subordinata alla previa verifica, da parte del Gip, della sussistenza dei relativi presupposti processuali costituiti dall’evidenza della prova, dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sui fatti da quali emerge tale evidenza probatoria, a meno che la stessa abbia omesso di comparire a seguito di invito a presentarsi, dalla formulazione della richiesta entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., oppure, nel caso di giudizio immediato cosiddetto custodiale, entro 180 giorni dalla esecuzione della misura detentiva, confermata dal giudice del riesame o dopo il decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame“.
La Corte specifica che l’introduzione di tale giudizio anche per i reati a citazione diretta è correlata alle modifiche apportate dal d. lgs. 150/2022 con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati, ma “non reca specifiche disposizioni per l’individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, sicché tale silenzio ha di fatto determinato la prospettazione di soluzioni diverse“.
Secondo la Suprema Corte, comunque, la competenza appartiene al Gip dato che l’art. 558-bis cod. proc. pen., “nell’estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili. Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato ordinario, consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito speciale nuovo e diverso rispetto a quello ordinario, ma ha esteso il rito esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse“.
D’altra parte, prosegue la Cassazione, “non sussiste alcuna incompatibilità del Gip ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari e quelli per i quali è esclusa, come ha evidenziato anche il giudice rimettente, nella sua ricostruzione sistematica“.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, alla luce di quanto finora detto, ha chiarito che seguendo l’iter prospettato dal Gip del Tribunale di Napoli, “si verificherebbe una alterazione della sequenza processuale in cui viene a collocarsi il giudizio immediato, la quale non solo non è prevista dal legislatore, ma neppure risulta giustificata da esigenze sistematiche e da ragioni di incompatibilità e che finirebbe per vanificare le esigenze di celerità che hanno ispirato la previsione del giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta“.
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Gip del Tribunale di Napoli.

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Riccardo Polito

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