Compensazione “impropria” impossibile per il condomino che non ha contestato tempestivamente

Allegati

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 29175 del 20 ottobre 2023), ha sancito che il singolo condomino non può pretendere la compensazione “impropria” delle spese che non ha contestato tempestivamente.

Per approfondimenti si consiglia: Manuale del condominio

Indice

Corte di Cassazione – Sez. II Civ. – Ordinanza n. 29175 del 20/10/2023

compensazione-impropria-sentenza.pdf 140 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La questione

Un condominio chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di quote non pagate relative alle spese per il consumo di acqua, oneri condominiali e manutenzione, come da rendiconto per l’anno 2009 e bilancio di previsione per l’anno 2010, documenti contabili approvati con delibera assembleare del 5 marzo 2010. L’ingiunto proponeva opposizione al decreto, deducendo la mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese e la titolarità di un proprio controcredito, per somme corrisposte in eccedenza rispetto alla quota di spesa posta a suo carico nei rendiconti relativi agli esercizi compresi tra il 2001 e il 2008, controcredito fatto valere mediante eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. La sentenza veniva impugnata ed il Tribunale rigettava l’appello.
Il soccombente ricorreva in cassazione contestando la sentenza di secondo grado che riteneva nulla perché nessuna motivazione era stata espressa in relazione al rigetto delle domande riconvenzionali.

Potrebbe interessarti:
La compensazione propria e la compensazione impropria tra analogie e difformità

2. Compensazione “impropria”: la soluzione

La Cassazione ha dato torto al ricorrente condomino. Come hanno sottolineato i giudici supremi, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, si è pronunciato in modo chiaro e argomentato sulla domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente con l’atto di opposizione, con la quale chiedeva di condannare il condominio a restituire quanto corrisposto in eccesso. Con tale domanda riconvenzionale, il condomino non ha opposto una compensazione in senso tecnico, o propria, intesa come rapporto tra crediti reciproci derivanti da rapporti distinti e autonomi, ma ha eccepito una compensazione c.d. impropria, volta a ottenere una diversa regolazione delle reciproche partite di dare e avere derivanti dal medesimo rapporto giuridico relativo alla gestione condominiale; in sostanza -anche per la Cassazione – il moroso ha dedotto l’esistenza di un errore di calcolo nella quantificazione della propria quota di spesa, come riportata nel rendiconto, per non avere l’amministratore correttamente conteggiato e posto a conguaglio i versamenti effettuati dal moroso negli esercizi precedenti il 2009.  Aderendo pienamente alla tesi del Tribunale, la Cassazione ha osservato che, in mancanza di tempestiva impugnazione da parte del condomino della delibera che aveva approvato il rendiconto per l’anno 2009 e bilancio di previsione per l’anno 2010, la quantificazione e la ripartizione delle spese, come riportate nei documenti contabili approvati, è diventata definitiva e vincolante.

3. Riflessioni conclusive

In linea generale la compensazione legale è quella che opera automaticamente al ricorrere di determinati presupposti, ovvero quando i reciproci debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili. In altri termini, perché le obbligazioni si possano estinguere per compensazione è necessario che entrambe abbiano per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano determinate nel loro ammontare e non siano sottoposte a termine non ancora scaduto. Se un credito del condomino è stato riconosciuto da un giudice, questo può essere compensato con un debito verso il condominio. Al contrario non si possono porre in compensazione i crediti vantati dal condominio con quello (eventuale) di titolarità del condomino, laddove funzionali a riparare il danno subito nel proprio immobile, ad esempio a causa di infiltrazioni (Trib. Roma 2 ottobre 2018). Questi principi non possono operare nel caso esaminato in quanto il condomino non ha opposto una compensazione in senso tecnico, o propria, intesa come rapporto tra crediti reciproci derivanti da rapporti distinti e autonomi, ma ha eccepito una compensazione cosiddetta impropria, volta a ottenere una diversa regolazione delle reciproche partite di dare e avere derivanti dal medesimo rapporto giuridico relativo alla gestione condominiale. Per ottenere il risultato voluto il condomino avrebbe dovuto prima impugnare la delibera di approvazione del rendiconto per l’anno 2009 e del bilancio di previsione per l’anno 2010 nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Infatti se l’assemblea, in relazione a una specifica annualità, ripartisce le spese in modo errato, discostandosi dalle regole previste dal codice civile, la delibera è annullabile e, quindi, deve essere impugnata entro massimo 30 giorni (Trib. Roma, V sez. civ., 9 gennaio 2023 n. 306). Del resto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137 c.c., comma 2, cioè nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. civ., Sez. Un., 14/04/2021, n. 9839).

Volume consigliato

Il presente volume si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica, i riflessi fiscali della gestione condominiale, il funzionamento dell’assemblea e il ruolo, i poteri e le responsabilità dell’amministratore di condominio.

FORMATO CARTACEO

Manuale del condominio

Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.

Silvio Rezzonico | Maggioli Editore 2023

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento