Ogni mediatore può svolgere la funzione per un numero massimo di cinque organismi e deve eseguire personalmente la prestazione. Una tabella allegata al d.m. indica le spese di mediazione, distinguendole per scaglioni: da 80 a 160 euro per un valore lite fino a 1.000 euro, da 1.200 a 1.500 per un valore lite da 50.001 a 150.000 euro.
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Indice
- 1. Il Regolamento n. 150/2023
- 2. Le definizioni
- 3. Oggetto del Regolamento
- 4. Il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione
- 5. Requisiti di onorabilità, serietà, efficienza
- 6. Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori
- 7. Iter di iscrizione
- 8. Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
- 9. Obblighi degli iscritti
- 10. Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse
- 11. Indennità e spese per il primo incontro
- 12. Tabella spese
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1. Il Regolamento n. 150/2023
Sulla G.U. del 31 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto Ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, con vigore al 15 novembre.
2. Le definizioni
Il decreto contempla talune definizioni, tra le quali:
- “mediazione”: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- “mediatore”: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- “conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- “organismo”: l’ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;
3. Oggetto del Regolamento
Il decreto n. 150/2023 disciplina l’istituzione presso il Ministero:
- del registro degli organismi;
- della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
- dell’elenco degli enti di formazione;
- degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione;
- degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell’elenco degli enti di formazione.
Nonché:
- i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
- i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
- la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione;
- gli obblighi degli iscritti;
- i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
- la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
- le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
- Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
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4. Il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione
Il registro è distinto in due parti:
- organismi pubblici,
- organismi privati,
mentre la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.
5. Requisiti di onorabilità, serietà, efficienza
Per l’iscrizione nel registro, quanto al requisito dell’onorabilità, l’organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi elenchi, un serie di requisiti elencati dal medesimo decreto. Anche per i requisiti di serietà ed efficienza è l’organismo richiedente ad attestarli.
6. Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori
L’organismo che chiede l’iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti e ciascuna richiesta è corredata, per ciascun mediatore, da dichiarazioni e attestazioni indicate dal decreto medesimo.
7. Iter di iscrizione
La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi in parola deve essere presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in disamina ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell’articolo 22 del decreto e dal codice etico. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di mediazione, in alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all’allegato A del decreto in disamina.
8. Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal decreto in esame. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell’anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse, conferma l’iscrizione nel registro o nell’elenco. Il responsabile del registro, quando rileva l’insufficienza o l’incompletezza delle attestazioni relative all’aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l’iscrizione, ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l’integrazione e, se l’insufficienza o l’incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l’istanza, dandone comunicazione all’interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l’aggiornamento periodico.
9. Obblighi degli iscritti
Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d’ordine, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità. Dopo l’iscrizione l’organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. L’organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore, l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
10. Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse
Ogni mediatore può dichiararsi al contempo disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi. Il mediatore designato dall’organismo esegue personalmente la prestazione. La violazione degli obblighi commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
11. Indennità e spese per il primo incontro
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
12. Tabella spese
Al Regolamento è allegata una tabella che indica le spese di mediazione, distinte per scaglioni:
=====================================================================
| VALORE | SPESE in euro |
| DELLA LITE +———————————————-+
| | Minimi | Massimi |
+====================+==============================================+
| Fino a euro | 80,00 | 160,00 |
| 1.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro 1.001,00 | 160,00 | 290,00 |
| a euro 5.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro 5.001,00 | 290,00 | 440,00 |
| a euro 10.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 440,00 | 720,00 |
| 10.001,00 a euro | | |
| 25.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 720,00 | 1.200,00 |
| 25.001,00 a euro | | |
| 50.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 50.001,00 a euro | | |
| 150.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 150.001,00 a | | |
| euro 250.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 2.500,00 | 3.900,00 |
| 250.001,00 a | | |
| euro 500.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 3.900,00 | 4.600,00 |
| 500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 1.500.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 4.600,00 | 6.500,00 |
| 1.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 2.500.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
| da euro | 6.500,00 | 10.000,00 |
| 2.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 5.000.000,00 | | |
+——————–+———————–+———————-+
Per le mediazioni di valore superiore a euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
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Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023
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