Pubblicazione di due email durante trasmissione TV: violazione privacy

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Il Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunciato riguardo alla violazione della privacy sussistente nella pubblicazione del contenuto di due email all’interno di una trasmissione televisiva.

Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 298 del 18/07/2023

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1. I fatti

Una persona inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che una trasmissione televisiva andata in onda sulla RAI aveva diffuso due email private del reclamante e conseguentemente chiedeva la rimozione del servizio televisivo.
In particolare, il reclamante sosteneva che in detta trasmissione erano stati trattati diversi temi, fra cui un’inchiesta giudiziaria per corruzione, al fine di dare un quadro negativo dell’amministrazione della regione Lombardia, e che in tale contesto e con tale finalità erano state date false informazioni sul reclamante, denigrandolo e ledendo la sua immagine e reputazione.
Nello specifico, il reclamante sosteneva che al minuto 38 della trasmissione televisiva il conduttore richiamava l’attenzione su due email, che venivano mostrate sullo sfondo della trasmissione, inviate dal reclamante e rispetto alle quali il conduttore precisava che le stesse erano state trovate all’interno del database di un consorzio di giornalismo investigativo (l’OCCRP). Tuttavia, il reclamante precisava di non aver mai condiviso dette email con il suddetto organismo e che tale condivisione non era stata effettuata neanche dai destinatari delle due email. Inoltre, il reclamante precisava che le due email in questione non contenevano alcun fatto nuovo e, anche in considerazione del ruolo non pubblico del reclamante (che è un semplice professionista) la loro diffusione violava i limiti dell’interesse pubblico e dell’essenzialità dell’informazione.
Per tali ragioni, quindi, il reclamante riteneva che l’unica finalità per cui erano state diffuse dette email era quella di supportare la tesi per cui l’avvocato sarebbe stato incaricato di svolgere attività di assistenza legale da enti pubblici lombardi per la sua vicinanza politica piuttosto che per merito professionali.
Preso atto del contenuto del reclamo, il Garante invitava la RAI a fornire le proprie osservazioni al riguardo e far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi alle richieste del reclamante.
La RAI dichiarava che il trattamento dei dati in questione andava valutato alla luce dei criteri per l’attività giornalistica e in particolare i limiti previsti per il diritto di cronaca e quindi l’essenzialità dell’informazione e dell’interesse pubblico sotteso alla notizia. Nel caso di specie, secondo la RAI, le email mostrate nella trasmissione televisiva erano state prelevate da un database reso pubblico dall’OCCRP (organizzazione giornalistica non profit divenuta una dei più rilevanti consorzi di giornalismo investigativo mondiale, cui si può accedere solo previa registrazione volta a verificare l’identità del richiedente) e le informazioni ivi contenute avevano evidenziato un ruolo non ufficiale del reclamante, ma comunque di estrema rilevanza nei rapporti con gli esponenti di un partito politico importante.
Inoltre, la RAI precisava che la diffusione delle due email sarebbe stata effettuata nel rispetto della normativa privacy, in quanto vi era un interesse pubblico alla notizia e la stessa rispettava il profilo dell’essenzialità dell’informazione.
A tal proposito, veniva evidenziato che non era mai andato in onda alcuno stralcio del contenuto delle email, il quale era stato oscurato con la tecnica del “blurring”, e che lo scopo della diffusione delle email (avvenuta comunque solo per pochi secondi) era quello di dimostrare che il reclamante aveva avuto un ruolo nel partito politico in questione nei mesi precedenti alle elezioni (contrariamente a quanto aveva dichiarato alla trasmissione televisiva lo stesso reclamante) e di smentire quanto il reclamante aveva dichiarato.
Pertanto, la RAI riteneva che il reperimento delle e-mail attraverso il database in questione escludeva che vi fosse una violazione della corrispondenza email del reclamante.

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2. Pubblicazione email durante trasmissione TV: valutazione del Garante

Preliminarmente, il Garante ha precisato che la diffusione delle due e-mail durante la trasmissione televisiva in questione deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione gli articoli del Codice privacy e le Regole deontologiche che individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità giornalistiche il rispetto del principio della essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Inoltre, l’art. 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza, nel quale è evidentemente ricompreso anche lo scambio di e-mail.
Pertanto, il Garante ha ricordato che il rispetto delle suddette regole deontologiche è necessario per poter ritenere lecito e corretto il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Inoltre, la portata diffamatoria della pubblicazione e la correlata lesione della reputazione devono essere esaminati nell’esame della fattispecie concreta per poter valutare se nella stessa sono rispettati i principi di liceità e di correttezza del trattamento nonché il bilanciamento tra la riservatezza del reclamante e l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia. Infatti, nonostante il giornalismo d’inchiesta riceve un’ampia tutela dall’ordinamento in modo che l’attendibilità della fonte viene valutata in modo meno rigoroso, comunque deve rispettare i limiti dell’interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente. Pertanto, anche il giornalismo d’inchiesta è lecitamente esercitato soltanto se rispetta la persona e la dignità delle persone e non lede la riservatezza prevista dalle regole in materia di trattamento dei dati personali.
Nel caso di specie, la trasmissione televisiva era finalizzata a dimostrare che il reclamante aveva ricoperto una serie di incarichi pubblici e privati grazie alla sua affiliazione politica e che egli aveva reso affermazioni scorrette di fronte alle domande del giornalista. Infatti, le due email in esame erano state diffuse dalla trasmissione televisiva per mostrare l’influenza del reclamante su alcuni documenti utilizzati da esponenti del partito politico.
La provenienza delle due suddette email, ritrovate nei database del consorzio OCCRP, permette al Garante di escludere che vi siano profili di indebita acquisizione delle informazioni.
Inoltre, secondo il Garante, sussiste l’interesse pubblico a conoscere una vicenda che presenta rilevanti risvolti di carattere politico e sociale, in considerazione dei protagonisti e delle tematiche affrontate.
Nonostante tali considerazioni, però, il Garante ha ritenuto che la diffusione delle due e-mail in questione risulta lesiva della libertà e segretezza della corrispondenza, in quanto sono stati diffusi dati identificativi del reclamante e dei suoi corrispondenti, nonché parte del contenuto delle stesse e-mail; mentre, il fatto che tali e-mail siano disponibili in una banca-dati internazionale cui è possibile accedere, previa registrazione, non vale di per sé a giustificarne la diffusione in una trasmissione televisiva.
Inoltre, posto che da tali e-mail si ricava unicamente l’esistenza di rapporti tra il reclamante e alcuni esponenti del partito politico, con riferimento a due specifiche limitate questioni, il Garante ha ritenuto che la corrispondenza relativa a tali rapporti non possa ritenersi informazione essenziale al fine di ricostruire il percorso professionale del reclamante, né il ruolo svolto dallo stesso.

3. Decisione del Garante

In conclusione, il Garante ha ritenuto che la diffusione delle due email in questione all’interno di una trasmissione televisiva sia da ritenersi illecita.
Conseguentemente, il Garante ha valutato fondato il reclamo e ha disposto alla RAI la misura del divieto dell’ulteriore diffusione delle due email che erano state proiettato al minuto 38 della trasmissione televisiva oggetto del procedimento. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tuttavia, il Garante ha ritenuto proporzionato limitarsi ad ammonire la RAI, senza comminare alcuna sanzione pecuniaria nei suoi confronti.

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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