Approfondimento sull’estinzione del diritto di proprietà con particolare riguardo alla rinuncia abdicativa.
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Indice
- 1. Estinzione del diritto di proprietà: inquadramento generaleu003cbru003e
- 2. La rinuncia abdicativa di beni mobiliu003cbru003e
- 3. La rinuncia abdicativa di beni immobiliu003cbru003e
- 4. Natura del negozio abdicativou003cbru003e
- 5. Causa del negozio dismissivou003cbru003e
- 6. Rinuncia alla quota di immobile in comproprietàu003cbru003e
- 7. Conclusioniu003cbru003e
- Volume consigliatou003cbru003e
1. Estinzione del diritto di proprietà: inquadramento generale
Uno dei modi di estinzione del diritto di proprietà è la rinuncia abdicativa ( o liberatoria). Questa comporta la dismissione del diritto e la sua conseguente estinzione.
La rinuncia traslativa invece, comporta la perdita del diritto di proprietà e il suo acquisto in capo ad altro soggetto (non vi è quindi estinzione del diritto di proprietà).
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2. La rinuncia abdicativa di beni mobili
L’abbandono dei beni mobili configura l’ipotesi di rinuncia abdicativa. Avviene in luogo pubblico e con la dismissione del bene, discutendosi se occorra anche la volontà di voler dismettere.
In seguito all’abbandono la cosa può essere occupata.
3. La rinuncia abdicativa di beni immobili
L’abbandono di beni immobili puo’ avvenire per diversi motivi.
Solitamente avviene per liberarsi delle spese e degli oneri ricadenti sul bene che il proprietario non vuole o non puo’ sostenere.
Occorre la forma scritta e la trascrizione dell’atto dismissivo ex artt.1350 n.5 e 2643 n.5, del codice civile.
Ci si è chiesti se il nostro ordinamento ammetta la rinuncia abdicativa in relazione agli immobili in proprietà.
Tesi negativa all’ammissibilità – motivi
Una parte della dottrina ha risposto negativamente.
In primo luogo perché non vi è una espressa previsione di legge, ma previsioni specifiche riguardo a diritti reali minori quali enfiteusi ( ex art.963 cc) o la servitu’ (ex art.1070 cc.), configurandosi in tali casi delle rinunce traslative.
In più perché si verificherebbe una situazione di incertezza giuridica in ordine allo stato degli immobili senza un proprietario ed allo stesso tempo perché secondo il combinato disposto degli artt.1350 e 2643 nn.5 del codice civile, che fanno riferimento alla forma ed alla trascrizione degli atti dismissivi, ciò sarebbe riferito alle ipotesi di rinuncia traslativa.
Tesi favorevole all’ammissibilità – motivi
Diversamentela prevalente giurisprudenza ne ammette la configurabilità.
Infatti si rileva che la proprietà è un diritto patrimoniale e come tale è liberamente disponibile anche nella forma della rinuncia abdicativa.
In seguito alla rinuncia, il bene viene acquistato, a titolo originario, dallo Stato ai sensi dell’art.827 cc. che cosi dispone : “ I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello stato.”.
Tale acquisto non è di tipo traslativo, ma è una conseguenza prevista direttamente dalla legge.
4. Natura del negozio abdicativo
La giurisprudenza ritiene si tratti di un negozio unilaterale non recettizio e non revocabile, non essendovi alcun destinatario cui indirizzare tale dichiarazione.
Sulla base di tale conclusione l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di scongiurare acquisti inconsapevoli da parte dello Stato, ha richiesto ai consigli notarili di sollecitare i propri iscritti che stipulassero o avessero stipulato un negozio di tal fatta, ad inoltrare alla competente Agenzia del Demanio le relative comunicazioni onde effettuare le opportune verifiche a tutela della pubblica incolumità in caso di immobili pericolanti e/o in pessimo stato manutentivo, prima di esercitare la relativa actio nullitatis.
5. Causa del negozio dismissivo
Il profilo causale del negozio ha visto avvicendarsi piu’ teorie.
Secondo un orientamento – ritenuto minoritario – il negozio in parola avrebbe una causa astratta, puramente dismissivo e come tale non in contrasto con il fondamentale principio, previsto dal nostro ordinamento, della necessaria giustificazione degli spostamenti patrimoniali non ravvisabile nell’ipotesi in commento.
Per l’orientamento prevalente, la rinuncia abdicativa avrebbe causa atipica, sorretta da un interesse del rinunciante meritevole di tutela secondo la previsione degli articoli 1322 2° comma e 1324 del codice civile.
Per l’Avvocatura dello Stato , che ha sposato una posizione intermedia, l’istituto in oggetto sarebbe meritevole di interesse laddove non presenti una causa illecita con conseguente nullità del relativo negozio: ad esempio nell’ipotesi in cui il proprietario abbandonasse l’immobile in cattivo stato manutentivo o addirittura pericolante, comportando delle spese per il ripristino a carico della collettività.
Infine per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con sentenza del 2021, emessa in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha negato la configurabilità di una rinunzia abdicativa del diritto di proprietà di un immobile illegittimamente inciso da un’opera pubblica, poiché in contrasto con la normativa europea che vieta le espropriazioni indirette, ossia aggirando la legge regolatrice della materia.
6. Rinuncia alla quota di immobile in comproprietà
In ipotesi di rinuncia del contitolare dell’immobile in proprietà, si ha una rinuncia di tipo traslativo, con accrescimento delle quote in favore degli altri comproprietari .
Tale conseguenza non è prevista dalla legge, essendo un effetto del principio di elasticità del diritto di proprietà che si riespande quando viene meno un elemento che lo comprime.
7. Conclusioni
Riassumendo l’estinzione del diritto di proprietà e cosa diversa dalla perdita del diritto di proprietà.
Nel primo caso si ha definitiva cessazione del diritto come nel caso della rinuncia abdicativa che determina “ una vacanza” del bene o della cosa.
Nella perdita del diritto di proprietà si verifica il fenomeno della separazione del diritto dal suo precedente titolare cui segue l’acquisto in capo ad un terzo come ad esempio nella rinuncia traslativa.
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