La consegna dell’opuscolo comune informativo e lo svolgimento di un colloquio personale sono imposti durante la procedura d’asilo, per il diritto UE, a tutti gli Stati membri, e il rischio di respingimento indiretto non deve essere esaminato dal secondo Stato membro in cui è stata presentata l’istanza. Lo ha precisato la Corte di Giustizia dell’UE, II Sezione, nella sentenza depositata il 30 novembre 2023 nelle cause riunite C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21.
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Indice
1. La vicenda
Alcuni individui originari di Afghanistan, Irak e Pakistan, avevano inoltrato l’istanza di asilo in Italia, tuttavia, dopo aver presentato domande simili in ulteriori Stati membri, quali Slovenia, Svezia, Germania e Finlandia. In considerazione della circostanza che detti Paesi UE avevano accettato, in linea col regolamento Dublino III, di riprendere in carico gli stessi istanti, l’Italia ha adottato decisioni di trasferimento nei loro confronti, in quanto spetta al primo Stato in cui è stata presentata la domanda esaminare se occorra concedere la protezione internazionale. Gli istanti, quindi, si sono opposti al trasferimento.
2. Il quesito alla Corte UE
I giudici italiani investiti delle controversie si sono interrogati sulla circostanza se un istante che ha presentato una seconda domanda di asilo debba, come in occasione della sua prima domanda, ricevere “l’opuscolo comune”, cioè uniforme nell’intera UE, d’informazione sulla procedura e sui suoi diritti e obblighi, e beneficiare inoltre di un colloquio personale. Gli stessi giudici nutrono dubbi sulla possibilità di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame della decisione di trasferimento, il rischio legato al respingimento dell’istante verso il suo paese di origine. Tali giudici si sono quindi rivolti alla Corte UE per ottenere chiarimenti.
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3. La pronuncia dei giudici eurounitari sull’istanza di asilo
La Corte UE ha statuito dichiara che la consegna dell’opuscolo comune e lo svolgimento di un colloquio personale s’impongono tanto nell’ambito di una prima istanza di asilo quanto in quelle successive, di modo che il richiedente sia messo in condizione di comunicare alle autorità del secondo Stato membro eventuali informazioni tali da evitare il suo trasferimento e da giustificare che quest’ultimo Stato dell’UE diventi responsabile dell’esame della sua istanza di asilo. Sempre secondo gli Eurogiudici, la violazione di tali obblighi può giustificare, a certe condizioni, l’annullamento della decisione di trasferimento. Diversamente, il giudice del secondo Stato membro non può esaminare se l’istante rischi, dopo il trasferimento verso il primo Stato membro, di essere respinto verso il suo paese di origine. Detta conclusione può essere differente unicamente se tale giudice constati carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nel primo Stato membro. E’ stato, altresì, precisato che opinioni dissimili tra gli Stati membri in relazione all’interpretazione dei presupposti dell’istituto della protezione internazionale non comprovano la sussistenza di carenze sistemiche. Ogni Stato membro deve ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’UE e, soprattutto, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto.
4. Il principio
Per l’effetto, le informazioni sulla procedura di asilo devono essere fornite all’istante pure in occasione di una eventuale seconda domanda di asilo: ove, infatti, risulti loro sottoposta una contestazione del trasferimento verso lo Stato dell’UE in cui è stata presentata la prima istanza, i giudici del secondo Stato membro non possono, in linea di principio, esaminare il rischio di respingimento nei confronti del paese di origine dell’istante.
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