La confisca non può essere disposta nel caso di detenzione di stupefacenti.
Per approfondimenti si consiglia: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti
Indice
1. La questione: la confisca e distruzione dello stupefacente
Il Tribunale di Milano applicava all’imputato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro.
Ciò posto, avverso l’anzidetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, a sua volta, aveva dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro.
In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare apoditticamente il denaro in sequestro come profitto del delitto contestatogli di detenzione di sostanza stupefacente, a fini di spaccio, e non avrebbe indicato il vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in relazione al quale poteva essere confiscato solo il denaro ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente mentre le somme derivate da precedenti, diverse cessioni di droga e destinate ad ulteriori acquisti dell’anzidetta sostanza, a suo avviso, non potevano qualificarsi come strumento o come prodotto, profitto o prezzo del reato in questione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che il Tribunale aveva disposto la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. il quale, dal canto suo, in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis:Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; Sez. 2, n. 53650 del 6/10/2016; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015), osservavano che, se certamente è ammessa la confisca del danaro che costituisce provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede, tuttavia, nel caso di mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, la somma, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, non costituisce il profitto del reato in contestazione, venendo in tal caso a mancare il nesso tra il reato, ascritto all’imputato, e la somma di danaro, rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si citavano: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, in motivazione).
La sentenza impugnata, pertanto, era annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di denaro, che, per la Corte di legittimità, doveva essere dissequestrata e restituita all’avente diritto.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la confisca non può essere disposta nel caso di detenzione di stupefacenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia che, se certamente è ammessa la confisca del danaro che costituisce provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede, tuttavia, nel caso di mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, la somma, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato non costituisce il profitto del reato in contestazione, dal momento che viene in tal caso a mancare il nesso tra il reato, ascritto all’imputato, e la somma di danaro, rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione, citandolo, ove si contesti un provvedimento con cui viene disposta questa misura ablatoria nel caso di mera detenzione di sostanze stupefacenti, seppure per fini di spaccio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, può essere positivo.
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