Approfondimento sull’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.
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Indice
1. Avviso della conclusione delle indagini preliminari
Disciplinato dall’art. 415-bis c.p.p., trattasi di un atto di cui il pubblico ministero, quando non deve formulare richiesta di archiviazione, dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, nonché quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, direttamente alla persona offesa.
La natura di questa comunicazione è estremamente garantista in quanto permette alla persona sottoposta alle indagini di venire a conoscenza del procedimento nei suoi confronti (c.d. discovery) e di prepararsi opportunamente per la sua difesa.
Dall’altro lato, permette anche alla persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento ed, eventualmente, di scegliere se costituirsi parte civile nel processo che va instaurandosi o meno.
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2. Contenuto dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
Ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., co. 2, l’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 convertito con modificazioni dalla l. n. 28 febbraio 2020, n. 7, ha aggiunto il comma 2-bis a norma del quale, quando non si sia proceduto ai sensi dell’art. 268 commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.
Inoltre, l’avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3. Altre disposizioni e modifiche della Riforma Cartabia
L’art. 415-bis c.p.p. contiene anche disposizioni relative alle richieste provenienti tanto dall’indagato quanto dal pubblico ministero. E anch’esso, come altre norme, non è rimasto illeso dalla Riforma Cartabia.
Il comma 4 dispone che quando il pubblico ministero, a seguito delle eventuali richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal Gip, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di 60 giorni.
Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo e i nuovi atti di indagine del pubblico ministero sono utilizzabili se compiuti entro il termine di cui sopra, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.
Vi è, poi, il caso (inserito dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 “Riforma Cartabia”) in cui il pubblico ministero, prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato (o 6 mesi se si procede per contravvenzione), può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al procuratore generale presso la corte di appello:
– quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
– quando la conoscenza degli atti di indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.
Altra disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda l’autorizzazione con decreto motivato del differimento per il tempo strettamente necessario da parte del procuratore generale, entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero e quando ne ricorrono i presupposti.
Inoltre, alla scadenza dei termini di cui all’art. 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione , la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
In questi casi, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto del comma 1 dell’art. 415-ter.
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