L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario in favore di minore di età: la rimessione alle Sezioni unite civili.

Chiara Schena 15/12/23
Allegati

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché possa rimettere alle Sezioni unite una questione riguardante la materia delle successioni mortis causa. In particolare, i giudici chiedono di risolvere e porre fine ad un contrasto giurisprudenziale sorto sulla natura del procedimento relativo all’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità devoluta in favore di soggetti minori o incapaci

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Corte di Cassazione- sez. II civ.- ord. interlocutoria n. 34852 del 13-12-2023

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Indice

1. I fatti di causa


La questione nasce a seguito di un ricorso in opposizione al precetto notificato dalla Banca di Brescia da parte dei ricorrenti, per il pagamento delle rate di un mutuo acceso dalla coppia di genitori, di cui il padre ormai deceduto. 
Gli opponenti asserivano di aver rinunciato all’eredità del padre con il raggiungimento della maggiore età per effetto dell’art. 489 c.c.
Il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, chiarendo che la madre aveva accettato in nome e per conto loro l’eredità senza redigere l’inventario e che i ricorrenti non avevano stilato l’inventario nel termine evocato dalla norma di cui all’art. 489 c.c. divenendo eredi puri e semplici.
Anche la corte d’Appello confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale sostenendo che l’accettazione dell’eredità effettuata dalla madre non poteva comportare, poi, una rinuncia da parte dei figli una volta raggiunta la maggiore età ma che questi potevano solo redigere l’inventario entro il termine perentorio di un anno. 
I ricorrenti, dunque, presentavano ricorso per Cassazione. 

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2. L’accettazione dell’eredità


L’accettazione dell’eredità è un istituto previsto dagli artt. 470 e ss. c.c. che consente al chiamato all’eredità di accettare il diritto a diventare erede e di assumerne la suddetta qualità, con efficacia retroattiva, a partire dal momento di apertura della successione. 
L’accettazione ereditaria è classificabile come un negozio giuridico unilaterale, a carattere non recettizio, puro e irrevocabile. L’unilateralità è ascrivibile alla manifestazione di volontà espressa o tacita di una parte; la non recettizietà, invece, postula la non necessaria conoscenza da parte dei terzi affinché il negozio possa produrre gli effetti giuridici. Si tratta, infine, di un negozio puro e irrevocabile perché non ammette condizioni o terminisicché eventuali apposizioni rendono l’accettazione nulla in base a quanto disposto dall’art. 475, comma 2, c.c.Inoltre, la materia successoria è interamente governata dal principio “semel heres, semper heres” che scalfisce la necessaria stabilità delle situazioni giuridiche causate dalla devoluzione ereditaria e che rendono impossibile la revoca dell’accettazione.

3. Le forme dell’accettazione


L’ordinamento giuridico prevede tre forme di accettazione ereditaria: espressa, tacita, presunta. Attraverso l’accettazione espressa, il chiamato all’eredità esprime con atto pubblico o con scrittura privata autenticata la volontà di assumere la qualità d’erede; l’accettazione tacita, invece, presuppone il compimento di atti dal quale desumere la necessaria volontà di accettare la qualità d’erede; l’accettazione può definirsi presunta quando il legislatore subordina, al verificarsi di alcune condizioni, l’accettazione automatica dell’eredità. L’esempio chiarificatore si può riscontrare nella disciplina normativa evocata dall’art. 477 c.c. rubricato in “Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione” che importa accettazione dell’eredità quando il chiamato compie siffatti atti dispositivi.

4. L’accettazione con beneficio d’inventario


L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo puro e semplice o attraverso il beneficio d’inventario. Nel primo caso, l’accettazione pura e semplice comporta la confusione dei patrimoni del de cuius e del successore a titolo universale, per l’effetto del quale, quest’ultimo sarà chiamato a sopportare i debiti e i pesi gravanti sull’eredità in via illimitata
L’inventario, invece, permette al chiamato all’eredità di dover far fronte ai debiti del de cuius entro i limiti del valore dei beni a lui devoluti. 
In particolare, i minori, gli incapaci e gli enti godono ex lege di siffatto beneficio a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà. 
La legge richiede, ai fini dell’inventario, la dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale autorizzato e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
L’ordinamento, inoltre, concede al chiamato all’eredità un termine di quaranta giorni entro il quale egli può accettare con beneficio d’inventario, spirato il quale, egli s’intende erede puro e semplice. 
 

5. Il contenuto dell’ordinanza


I giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione hanno ritenuto di dover rimettere al Primo Presidente, la questione relativa all’accettazione del beneficio d’inventario fatta dal legale rappresentante in nome e per conto dei figli minori, ed in particolare, se sia ammissibile nel nostro ordinamento una rinuncia all’eredità dei figli diventati in seguito maggiorenni o se, al contrario, rimane la sola possibilità di redigere l’inventario nei termini evocati entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. 
In particolare, gli Ermellini si soffermano sul dato letterale delle norme poste a protezione dei minori, degli incapaci e degli enti che sono obbligati dalla legge ad accettare con beneficio d’inventario, per l’effetto del quale, qualsiasi altra forma d’accettazione è considerata dall’ordinamento priva di efficacia. 
L’art. 489 c.c. ha come finalità principale la sottrazione dei minori e degli incapaci da qualsivoglia responsabilità derivante dai pesi e dai debiti gravanti sull’eredità in capo a soggetti non in grado di comprendere coscientemente. Di fatti, il termine per la compilazione dell’inventario è dilatato di un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato d’inabilitazione o interdizione. 
Un primo orientamento giurisprudenziale ha valorizzato l’argomento letterale della fattispecie normativa evidenziando come l’art. 489 c.c. evochi la sola possibilità di redigere l’inventario, ma non quella di rinunciare all’eredità laddove il legale rappresentante del minore o dell’incapace abbia dichiarato di volerla accettare. 
Questo filone interpretativo, difatti, muove dall’assunto che l’accettazione con il beneficio d’inventario costituisca una fattispecie a formazione progressiva formata tanto dalla dichiarazione d’accettazione che dalla redazione dell’inventario, in mancanza del quale, l’eredità si intende acquistata in maniera pura e semplice.
Un secondo orientamento ritiene, invece, che fino al raggiungimento della maggiore età o dell’intervenuta fine dello stato d’incapacità, sia possibile rinunciare all’eredità poiché fino a quel momento la dichiarazione del legale rappresentante attribuisce solo la qualità di chiamato. 
 L’interpretazione muove dal significato sistematico delle norme di cui all’art. 489 c.c., 485 c.c. e 487 c.c. che permette di “neutralizzare le conseguenze che discendono dal mancato rispetto dei termini ordinari, traendone la conclusione che l’incapace decade dal beneficio solo se non fa l’inventario una volta scaduto il termine di un anno, potendo fino ad allora ancora rinunciare all’eredità”.
Infine, un orientamento mediano ritiene che la mancata redazione dell’inventario da parte di colui che esercita la responsabilità genitoriale faccia comunque acquistare al minore la qualità di erede, che può comunque redigerlo entro un anno per acquisire il beneficio, in mancanza del quale s’intende erede puro e semplice, “mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità”. 

6. Le questioni rimesse al Primo Presidente


La difformità di interpretazioni giuridiche sull’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario richiede una valutazione uniforme ad opera delle Sezioni Unite; in particolare, le questioni emerse nell’ordinanza che chiedono una risoluzione sono le seguenti: 
1) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari; 
2) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio; 
3) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c. 

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Chiara Schena

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