Il Garante privacy è recentemente intervenuto per sanzionare il comportamento di un amministratore che ha fatto installare un sistema di videosorveglianza all’interno del caseggiato senza il necessario “passaggio” in assemblea per le necessarie decisioni.
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Indice
1. Videosorveglianza come atti di gestione di esclusiva competenza dell’assemblea
L’articolo 1122-ter c.c. introdotto dalla legge di riforma del condominio, ha eliminato ogni dubbio sulla liceità dell’installazione delle telecamere in condominio per la videosorveglianza del cortile e delle altre parti comuni; la stessa norma ha colmato pure il vuoto legislativo che esisteva in ordine al quorumnecessario per legittimamente deliberare da parte dell’assemblea l’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni: adesso serve il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea (non importa se presenti personalmente o per delega) portatori di almeno la metà del valore dell’edificio. La videosorveglianza è entrata dunque tra quegli atti di gestione dei beni comuni demandati dall’art. 1135 c.c. all’esclusiva competenza dell’assemblea. La decisione su tale argomento resta limitata ai soli condomini, per precisa volontà del Legislatore di confermare il principio per cui la gestione del condominio è lasciata esclusivamente ai proprietari delle singole unità che lo compongono, unici a restare vincolati anche in tema di esborsi dalle decisioni assunte dall’assemblea.
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2. Videosorveglianza decisa solo dall’amministratore: la vicenda
Un condomino, con apposito reclamo, segnalava al Garante della Privacy un illecito trattamento di dati personali da parte dell’amministratore pro tempore del condominio che aveva provveduto a installare un sistema di videosorveglianza in assenza della delibera assembleare. L’Ufficio, al fine di acquisire utili elementi di valutazione, richiedeva informazioni all’amministratore, ma tale richiesta restava inevasa. All’esito dell’accertamento ispettivo del Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, risultava che, presso il condominio, era presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. Inoltre, risultava che tale impianto era stato installato in assenza della delibera dell’assemblea condominiale. I condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail. Le immagini erano visualizzabili sul telefonino dell’amministratore tramite l’immissione di codice e password. Veniva, inoltre, accertata la presenza di cartelli recanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, ancorché privi dell’indicazione del titolare del trattamento. L’amministratore, tramite il proprio legale, si difendeva osservando, in primo luogo, di non aver dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante in quanto non risultava consegnata alla sua casella di posta elettronica.
Nel merito della vicenda, l’amministratore evidenziava come tutti i condomini fossero concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza, per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, e che l’impianto in questione era stato installato con urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.
Manuale del condominio
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3. La decisione
Nel suo provvedimento (provvedimento n. 502 del 26 ottobre 2023) l’Autorità ha ribadito che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. L’assenza di una delibera condominiale, in relazione alla specifica questione, ha fatto sì che l’amministratore abbia operato al di fuori delle sue attribuzioni (l’art. 1130 c.c., infatti, nell’elencare i compiti dell’amministratore, individua, al primo punto, proprio l’esecuzione delle delibere assembleari, riconoscendogli una certa autonomia, solo per ciò che concerne la gestione ordinaria, la disciplina dell’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune).
Del resto dagli atti è risultato che l’amministratore del condominio si è occupato di fare installare le telecamere, definendone anche l’angolo visuale e facendosi dotare di un’applicazione per visionare le immagini attiva solo sul proprio smartphone, previo inserimento di credenziali di autenticazione a lui solo conosciute. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il Garante ha evidenziato come il trattamento in questione non possa essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’amministratore. Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e, di conseguenza, lo stesso Garante ha determinato l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille). Nella determinazione della misura sanzionatoria il Garante ha tenuto conto, quale aggravante della condotta, che la necessità di una delibera è espressamente previsa dal codice civile all’art. 1122-ter; inoltre nella notifica di violazione era stato espressamente richiesto di comunicare le misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento Privacy (GDPR), con particolare riferimento all’adozione di una apposita delibera condominiale, quale condizione di liceità del trattamento in esame, ma l’amministratore non ha inviato alcun documento al riguardo, né comunicato le ragioni che possano avere determinato tale inadempimento.
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