Prescrizione della pena: applicazione della recidiva

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La recidiva, ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.

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Corte di Cassazione-sez. I pen.- sent. 48912 del 28-09-2023

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Indice

1. La questione


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva una istanza volta alla declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, di una pena inflitta con sentenza, reputandosi sussistente la condizione ostativa di cui al settimo comma dell’art.172 c.p., essendo stata contestata all’istante, nel medesimo procedimento, la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 e 2, cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’istante che deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, comma 2, 172, comma 7, cod. pen. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione della pena.
In particolare, il ricorrente sosteneva che, dal momento che nel procedimento summenzionato il Giudice aveva ritenuto la recidiva equivalente alle concesse attenuanti generiche, la recidiva stessa non aveva avuto effetti sanzionatori, di talchè il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto considerarla come motivo ostativo alla declaratoria di estinzione della pena.
 
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla prescrizione della pena


Il ricorso suesposto era ritenuto infondato e, quindi, respinto, in quanto, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, il Giudice dell’esecuzione aveva fatto corretta applicazione del principio per cui la recidiva ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. (Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008; vedasi, altresì, Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017 – dep. 12/07/2017, secondo cui la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato; o, ancora, Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016 secondo cui ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la recidiva anche se considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti; o, infine, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, secondo cui in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte di legittimità riteneva pertanto come il ricorso in questione dovesse essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
 

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la recidiva, ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen..
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 172, co. 7, cod. pen. stabilisce che l’“estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole”, si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la recidiva, ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi di questo comma settimo.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere come la recidiva non rappresenti una condizione ostativa ai fini del riconoscimento della prescrizione della pena, solo perché, pur non essendo stata esclusa dal giudice, non sia stato applicato l’aumento di pena ad essa conseguente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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