Mantenimento della prole: responsabilità per spese straordinarie

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In sede di separazione ovvero divorzio l’aspetto fondamentale di necessaria e tempestiva regolamentazione attiene al mantenimento in favore della prole da parte dei genitori. Infatti, è opportuno precisare che entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e in base alla loro capacità lavorativa ex art. 316 bis c.c. Il dovere di mantenimento dei figli, che impone ai genitori un ampio spettro di responsabilità è esercitato in maniera solidale dagli stessi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalinga. Ebbene, appurato il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, in sede di separazione/divorzio ulteriore aspetto di analoga importanza è inerente al pagamento, ossia al rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, le quali non rientrano nella corresponsione del versamento ordinario disposto in favore della prole. Infatti, il genitore collocatario potrà, in base agli accordi ovvero rispetto quanto disposto dal giudice, richiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute nei confronti dell’altro genitore.

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Indice

1. Il concetto di spese straordinarie


Innanzitutto, appare opportuno chiarificare la complessità e la difficoltà a definire le spese come straordinarie oppure come ordinarie, e in virtù di ciò è necessario fare riferimento al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale competente presso il quale si agisce. In generale possiamo asserire che sono riconducibili alle spese straordinarie quelle che presentano un requisito d’ordine temporale (ossia come occasionali e non fisse) e/o di ordine quantitativo (cioè, essere particolarmente gravose) e/o funzionale (in quanto volte a soddisfare esigenze necessarie ed indifferibili e non voluttuarie). Si possono qualificare “straordinarie” le spese:

  • oggettivamente imprevedibili; 
  • prevedibili, ma non determinabili nel quantum e d’importo rilevante;
  • funzionali al soddisfacimento di esigenze episodiche e saltuarie o, comunque, non differibili. 

Le spese straordinarie sono assolutamente imprevedibili ed eccezionali, non sono inquadrabili in una progettualizzazione dell’esborso in base alle sostanze disponibili e non possono rientrare in alcun modo in una certezza del presentarsi e permanere temporalmente. 

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2. Orientamento giurisprudenziale: le spese straordinarie a favore della prole


Al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 793, la quale ha avuto modo di asserire che in tema di spese straordinarie è necessaria “la previa concertazione dei genitori in relazione agli esborsi non ordinari, ed esclude da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione”. Da tale orientamento giurisprudenziale si può evincere che gli esborsi non concordati e neppure documentati risultano essere irrepetibili. Per tale via, possiamo facilmente dedurre, che affinché il genitore possa vantare nei confronti dell’altra parte la pretesa di rimborso per l’esborso di determinate spese c.d. straordinarie è necessario previo accordo tra le parti. 
Ancora, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100 ha previsto che le spese ordinarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, quindi, non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità. Le spese straordinarie sono riconducibili ad esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, infatti le spese scolastiche e mediche, secondo i giudici, non possono considerarsi straordinarie atteso che non sono prevedibili, al contrario, sono spese naturali, ordinarie, variabili per entità, dovute in virtù del dovere di istruire, educare e mantenere la prole. Infatti, sono individuabili un novero di spese qualificabili come routinarie. Ciò premesso, può operarsi la seguente distinzione:

  • 1.    le spese mediche e scolastiche non sono integrative della categoria delle spese straordinarie in quanto sono esborsi che assumono un carattere routinario; esse sono sostanzialmente certe, indeterminate nel quantum ma non nell’an; ad esempio, spese per l’acquisto di occhiali, visite specialistiche di controllo, pagamento di materiale scolastico; 
  • 2.    le spese straordinarie sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza; si tratta di una categoria residuale e omnicomprensiva. 

Le prime non vanno concordate con l’altro genitore, mentre, le seconde, in quanto estranee al “circuito dell’ordinarietà”, devono essere concordate, salvo l’impossibilità del previo accordo a causa dell’urgenza dell’esborso. In caso di mancato accordo, esse devono essere accertate autonomamente.
Infatti, le spese straordinarie che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore

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