La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova

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In che modo le violazioni della legge penale possono incidere sulla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

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Corte di Cassazione- sez. I pen.- sent. n. 49805 del 15-09-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva disposto nei confronti di un condannato la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova con efficacia ex tunc.
In particolare, si era addivenuti a siffatta decisione in quanto, sulla scorta degli elementi acquisiti da questo Tribunale, il condannato era ritenuto un soggetto che aveva continuato a porre in essere condotte fraudolente anche nel corso della misura alternativa.
Sicché ravvisata l’incompatibilità di tale condotta con la prosecuzione di detta misura, veniva disposta la revoca di siffatto beneficio.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendosi violazione di legge in riferimento agli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 51-ter e 47, comma 11 ord. pen., e vizio di omessa valutazione.
Inoltre, con motivi aggiunti, sempre il difensore deduceva violazione di legge per inosservanza degli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione all’art. 51 ter e 47 ord. pen., nonché si contestava la revoca della misura con efficacia ex tunc,disposta senza tener conto della complessiva condotta del ricorrente e le sue proclamazioni di innocenza, operando una sorta di automatismo revocatorio.
 
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto non meritevole di accoglimento.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, il Supremo Consesso reputava il primo motivo e il primo motivo aggiunto infondati sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, da un lato, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019), dall’altro, nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013).
Orbene, alla stregua di tali criteri ermeneutici, gli Ermellini reputavano come, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si fosse attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, perché, al fine di addivenire alla revoca del beneficio dell’affidamento in prova, aveva operato una valutazione di merito — insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretta da motivazione priva di vizi logici — sulla valenza delle risultanze dell’indagine a carico del ricorrente, rimanendo impregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che modo le violazioni della legge penale possono incidere sulla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Come appena visto, si precisa difatti in tale pronuncia, sulla base di quanto già affermato dalla stessa Cassazione in precedenti occasioni, che, se la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Dunque, se è vero che la mera violazione di una norma penale, in sé e per sé considerata, non può rappresentare di per sé un fatto che può comportare la revoca di questo beneficio, è altrettanto vero però che una circostanza di questo genere può essere comunque presa in considerazione per tale revoca, nella misura in cui il giudice verifichi se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Ove questa verifica sia stata correttamente compiuta, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, contestare la legittimità del provvedimento con cui è stata disposta siffatta revoca.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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