Emolumenti di invalidità e reversibilità italiani in Francia: trattamento fiscale

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L’Agenzia delle Entrate,  Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 385/2023, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini convenzionali, dei trattamenti pensionistici di invalidità e di reversibilità di origine italiana erogate a persona fisica residente in Francia. 

Agenzia delle Entrate- risposta n. 385/2023

Risp.-AE-n.-385-2023.pdf 2 MB

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso in scrutinio il contribuente espone di essere cittadina italiana fiscalmente residente in Francia, dove si è trasferita dopo aver prestato la propria attività lavorativa in Italia nel settore privato. Le pensioni erogate alla contribuente (per invalidità (categoria IO) e reversibilità (categoria SO)) sono corrisposte ad opera dell’INPS, soggetto residente nel territorio italiano, e pertanto, in base alla normativa interna, devono essere tassate in Italia ai fini IRPEF e delle addizionali inerenti. Tuttavia la normativa interna dev’essere rapportata a quella transalpina e coordinata con le disposizioni internazionali della Convenzione Italia/Francia. 

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2. ll ragionamento normativo dell’Amministrazione Finanziaria sugli emolumenti italiani di invalidità e reversibilità


L’Amministrazione Finanziaria evidenzia che per quanto concerne la normativa interna l’art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR dispone che “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” costituiscono un reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini dell’IRPEF. Su detto reddito devono essere applicate anche le addizionali regionali (art. 50 D.lgs. n. 446/1997) e comunali (art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360) IRPEF. Nel caso in scrutinio, dato che l’istante è una persona non residente in Italia, i propri trattamenti pensionistici possono essere soggetti a tassazione in Italia solamente qualora, sulla scorta dell’art. 3, co. 1 del TUIR, siano qualificati come redditi “prodotti nel territorio dello Stato”. A tal proposito, l’art. 23 , co. 2, lett. a) del TUIR dispone che “le pensioni” e “gli assegni ad esse assimilati”, “si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”.
Nel  caso de quo, i trattamenti pensionistici dell’istante sono corrisposti dall’INPS, ente residente nel territorio dello Stato italiano, e quindi gli stessi, sulla scorta della disciplina interna, vanno tassate in Italia ai fini IRPEF e delle correlate addizionali. Tuttavia la normativa italiana dev’essere raccordata con le disposizioni sovranazionali. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del DPR n. 600/1973 nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. 
Con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni Finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata circoscritta l’interpretazione da dare all’espressione “sicurezza sociale”, di cui al par. 2 dell’art. 18. Inoltre, le Amministrazioni dei due Paesi hanno stilato un elenco di prestazioni pensionistiche ricomprese nel novero del regime di sicurezza sociale. Sicché, nei casi in cui le pensioni siano ricomprese nella suddetta elencazione, le stesse devono essere assoggettate ad imposizione concorrente sia in Italia che in Francia, rientrando nell’ambito applicativo dell’articolo 18, par. 2, della Convenzione. 
Con riferimento alla pensione di invalidità (categoria “IO”) è erogata dall’INPS “a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti”, quindi si ritiene che rientri nel novero delle pensioni somministrate in attuazione della disciplina di sicurezza sociale dell’Italia. Detto trattamento pensionistico, non può, quindi essere tassato soltanto in Francia ma rientra nella legislazione concorrente (par. 2, art 18 Convenzione). La consequenziale doppia imposizione sarà espunta in Francia, Stato dove risiede l’istane, attraverso il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 24, par. 2, del Trattato italo-francese. 
Con riferimento, invece, alla pensione di reversibilità (categoria “SO”) qualora questa originasse da impiego privato in generale o pubblico, tale emolumento sarebbe assoggettato a tassazione concorrente, con soppressione della tassazione francese, attraverso la concessione ad opera del Fisco francese del credito per le imposte pagate in Italia. 

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Avvocato Rosario Bello

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