Condono edilizio: valutazione in base alla disciplina afferente alla relativa istanza

Allegati

La Corte di Cassazione, in tema di reati edilizi, ha affermato con una recente sentenza (n. 50318 del 18 dicembre 2023) che ogni procedimento di condono dev’essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale.

Volume consigliato: Commentario al Testo Unico dell’edilizia

Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 50318 del 18/12/2023

Cassazione-50318_12_2023.pdf 311 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese che rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.
Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si sollevavano vizi ex art. 606, lett. e) c.p.p., rappresentando che il termine per l’avanzata richiesta di condono del ricorrente sarebbe stato procrastinato in avanti con leggi successive alla l. n. 47/1985, cui inerisce l’art. 31 citato in ordinanza. Si esclude, poi, che alla data del 31/12/1993 il solaio dell’opera abusiva di interesse non fosse stato completato, almeno nella porzione minimale afferente il condono e si aggiunge che l’accertamento finale dei fatti di reato al 12/12/1994 avrebbe rilevanza ai fini penali ma non ai fini amministrativi del condono. Insomma, l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato che entro i termini di ultimazione delle opere condonabili secondo le susseguenti discipline del 1985, 1994 e 2003 la copertura della struttura abusiva poteva ritenersi ultimata ai fini del rilascio della sanatoria di cui al provvedimento n. 10 del 08/07/2019.
Con il secondo motivo deduce vizio di illogicità della motivazione. Si osserva come la ultimazione della copertura al dicembre del 1994 non avrebbe efficacia sul procedimento in sanatoria avviato e completato con concessione in sanatoria dell’08/07/2019. Da qui il contrasto con l’art. 2, comma 2, c.p.p. in tema di questioni risolte in via incidentale dal giudice penale, prive di efficacia in ogni altro processo, atteso che altrimenti la motivazione adottata in sede penale sull’abuso assumerebbe rilievo in ultima analisi rispetto alla procedura di sanatoria.

Potrebbero interessarti:

2. Valutazione del condono edilizio: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che l’ordinanza impugnata esclude la legittimità dell’intervenuto provvedimento di sanatoria sul rilievo per cui l’opera, invero da ultimarsi al rustico, ossia con struttura tamponata esternamente e solaio di copertura, alla data di ultimazione prevista dalla legge cui afferirebbe la domanda di sanatoria (ovvero di condono, essendo richiamato l’art. 31 della l. 47/1985) non sarebbe stata così ultimata, mancando ancora di copertura, accertata solo nel dicembre 1994.
Inoltre, la Corte premette che “ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domandala quale appare allo stato degli atti quella di cui al c.d. primo condono ex l. n. 47/1985, “senza che sia evocabile alcuna automatica estensione – non prevista – di altre distinte e diverse successive discipline, ancorché afferenti in astratto al medesimo istituto del condono“.
Viene sottolineato come le argomentazioni di cui ai motivi del ricorso non constrastino adeguatamente l’unitario e unico assunto del giudice: quello per cui la copertura integrante il rustico sarebbe stata realizzata solo nel 1994 e quindi fuori termine, e nel paventare una diversa e anteriore epoca di realizzazione della medesima copertura sono del tutto prive di ogni necessaria documentazione.
La Suprema Corte, a ulteriore conferma della autonomia delle domande inerenti le tre diverse discipline di condono, rimarca il principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi che impone una correlazione tra domanda, relativa disciplina e decisione finale e sottolinea che l’art. 32, comma 32, d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. n. 326/2003, stabilisce che “la domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35”. Questa, ad avviso della Cassazione, è espressione che all’evidenza sancisce una chiara autonoma connotazione – sia temporale che per requisiti – della domanda diretta ad ottenere il condono di cui alla predetta ultima disciplina del 2003.
Di rilievo appare anche il comma 41 dell’art. 32 che, fissando un incentivo per la definizione delle domande di condono, distingue espressamente tra le diverse istanze, siccome richiamate in stretta correlazione con le specifiche e distinte normative di riferimento.

3. La decisione della Corte

Alla luce di quanto finora esposto la Corte di Cassazione ha, dunque, dichiarato l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, facendo leva anche sulla differenza strutturale delle diverse discipline di condono, quanto ai requisiti richiesti, che esclude, in assenza di una esplicita previsione, “la possibilità di estendere ad un tipo di domanda solo un requisito, nel caso di specie quello temporale, stabilito in altra successiva disciplina, fermi rimanendo gli altri originariamente previsti“.

Volume consigliato

L’esigenza di disporre di un testo di supporto per l’interpretazione e l’applicazione della complessa normativa in materia edilizia e che abbia al contempo le caratteristiche di compattezza ed essenzialità, ha portato alla realizzazione di questo commentario. 
L’organicità del quadro normativo introdotto dal Testo Unico dell’Edilizia si è andata perdendo negli anni, a seguito delle numerose e successive stratificazioni normative, fino alle ultime disposizioni emanate che hanno apportato modifiche rilevanti nell’architettura del testo di legge. 
Il volume nasce dall’esperienza dell’autore, che ha realizzato un commentario vero e proprio al Testo unico dell’edilizia. 

FORMATO CARTACEO

Commentario al Testo Unico dell’edilizia

Comprende aggiornamento online alla legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del d.l. 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto Bollette o decreto Energia)L’esigenza di disporre di un testo di supporto per l’interpretazione e l’applicazione della complessa normativa in materia edilizia e che abbia al contempo le caratteristiche di compattezza ed essenzialità, ha portato alla realizzazione di questo commentario. L’organicità del quadro normativo introdotto dal Testo Unico dell’Edilizia si è andata perdendo negli anni, a seguito delle numerose e successive stratificazioni normative, fino alle ultime disposizioni emanate che hanno apportato modifiche rilevanti nell’architettura del testo di legge. Il volume nasce dall’esperienza dell’autore, che ha realizzato un commentario vero e proprio al Testo unico dell’edilizia. L’opera esce con tutte le novità intervenute nel tempo sul testo originario, comprese le necessarie integrazioni con le diverse fonti “esterne” che sono state recentemente emanate. Non da ultimo il testo è arricchito con numerose annotazioni di giurisprudenza, raccolte e organizzate per una rapida ed efficace ricerca. Eugenio Lequaglie Avvocato libero professionista del foro di Verona. Docente in corsi di formazione e aggiornamento, autore di manuali ed articoli, è esperto in materia urbanistica ed edilizia e governo del territorio.

Eugenio Lequaglie | Maggioli Editore 2022

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento