Oblio oncologico: dal 2 gennaio 2024 in vigore la legge

È stata pubblicata in G.U. la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 che reca norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Indice

1. Obiettivi della legge sull’oblio oncologico


Per escludere ogni forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la legge sull’oblio oncologico reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e  garanzia  del  diritto all’oblio  delle  persone  guarite  da  patologie   oncologiche, in attuazione:

  • degli articoli 2, 3 e  32  della  Costituzione, 
  • degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei  diritti  fondamentali dell’Unione europea,
  • del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44  final, del 3 febbraio 2021,
  • dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  libertà fondamentali.

2. Diritto all’oblio oncologico


Si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa condizione patologica.


Sull’argomento leggi anche:

3. Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi


Per la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche solo tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o in seguito, le  informazioni  sono  suscettibili  di influenzarne condizioni e termini, non risulta ammessa  la  richiesta  di informazioni relative allo  stato  di  salute  della  persona  fisica contraente concernenti patologie oncologiche da  cui  la  stessa  sia stata già affetta e il  cui  trattamento  attivo  si  sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla  data della richiesta. Detto periodo viene dimezzato ove la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni di età. Le medesime informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, se siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

4. Modifiche alla legge in materia di adozione


Tra le modifiche introdotte alla legge 4 maggio 1983, n. 184, si statuisce che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni  relative   a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione del trattamento  attivo  della  patologia,  in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di  cinque  anni  se  la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.

5. Concorsi e selezioni al lavoro e alla formazione professionale


Per l’accesso alle procedure  concorsuali  e  selettive, pubbliche  e  private,  quando   nel   loro   ambito   sia   previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti  lo  stato  di salute dei candidati, viene vietato richiedere  informazioni relative allo stato di  salute  dei  candidati  medesimi  concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui  trattamento  attivo  si  sia  concluso,  senza  episodi  di recidiva, da più di dieci  anni  alla  data  della  richiesta. Detto periodo risulta dimezzato ove  la  patologia  sia insorta prima del compimento di 21 anni.

6. La vigilanza


Il Garante per la protezione dei dati  personali vigila sull’applicazione delle disposizioni della legge in disamina.

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Avv. Biarella Laura

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