Quando non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del giudizio abbreviato.
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Indice
1. La questione: trasmissione atti
Il Tribunale di Perugia, dopo avere accolto la richiesta dell’imputato (nei cui confronti si procedeva per il delitto di truffa) di giudizio abbreviato e, a seguito della modifica dell’imputazione da parte del Pubblico ministero (con riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.), disponeva la separazione delle posizioni dei due imputati e la restituzione degli atti all’ufficio di Procura per l’ulteriore corso nei confronti di uno solo di essi.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dal giudice di prime cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che deduceva inosservanza di norme processuali (in relazione agli artt. 423-438 cod. proc. pen.).
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato inammissibile poiché, per la Corte di legittimità, a prescindere dalla irretrattabilità dell’ammissione al giudizio abbreviato, non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell’imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019).
Orbene, nel caso di specie, rilevavano gli Ermellini nella pronuncia qui in commento, il provvedimento impugnato era stato reso, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nella rubrica imputativa, concordando sul punto con le riflessioni della parte pubblica (e quindi non quale formale conseguenza di una modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen.), trattandosi, con ogni evidenza, dell’esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e che non poteva fondare un assunto di abnormità, poiché non si poneva affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del giudizio abbreviato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non è abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell’imputazione.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione, deducendosi l’abnormità di un provvedimento di tal fatta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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