Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” .
Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che, dal canto suo, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questo provvedimento, la difesa proponeva, non solo ricorso per Cassazione, ma anche dei motivi aggiunti.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, in riferimento ai motivi nuovi, la difesa, per sostenere le proprie doglianze, si avvaleva, allegandola, di documentazione successiva al provvedimento impugnato.
Potrebbe interessarti anche:
2. La soluzione adottata dalla Cassazione: i documenti che possono essere prodotti nel giudizio di legittimità
La Suprema Corte riteneva come la documentazione summenzionata non potesse essere considerata in sede di legittimità.
Invero, per il Supremo Consesso, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019; Sezione 3, n. 209 del 17/9/2020), evidenziandosi sul punto che gli articoli 585, comma 4 e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest’ultimo richiamato in tema di misure cautelari reali dall’art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono – rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione e, in particolare, nel giudizio di legittimità – la formulazione di “motivi nuovi“, non anche la produzione di “documenti nuovi” e che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare (Sezione 1, n. 42817 del 6/5/2016; Sezione 3, n. 5722 del 7/1/2016; Sezione 2, n. 1417 del 11/10/2012; Sezione 4, n. 3396 del 6/12/2005,) che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi“, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione (così, ad esempio, sarebbe ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita – rilevanti ai fini dell’imputabilità – o di morte – rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato).
Da ciò se ne faceva conseguire come i documenti, esibiti per la prima volta in sede di legittimità, non siano ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all’art. 613, diversamente dall’abrogato art. 533, tale facoltà, essendosi, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione.
Del resto, è stato pure evidenziato sempre dalla Corte di legittimità (Sezione 3, n. 43307 del 19/10/2001,) che non può ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la lettera dell’art.
327-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere “in ogni stato e grado del processo” investigazioni in favore del proprio assistito “nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro”.
In conclusione, per gli Ermellini, risulta non consentita la produzione di plurimi documenti “nuovi“, che dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell’ambito del subprocedimento cautelare, e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della stessa Corte, tenuto conto altresì del fatto che sarebbe comunque abnorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del giudice del cautelare.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali documenti possono essere prodotti nel giudizio di legittimità.
La Suprema Corte, difatti, nella pronuncia qui esame, richiamando decisioni emesse sempre da questa Corte in subiecta materia, afferma che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito
In altri termini, non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi“, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di valutare quali documenti produrre innanzi alla Cassazione, e quali no.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Volume consigliato
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento