In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando una sentenza del Tribunale della medesima città, confermava la responsabilità dell’imputato per il reato di tentata truffa volta all’impossessamento di generi alimentari di un supermercato senza pagarne il corrispettivo – così riqualificato il fatto originariamente contestato come truffa consumata – determinando la pena in mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice di merito espresso le ragioni per ritenere applicabile la recidiva.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la motivazione della recidiva facoltativa
La Suprema Corte reputava il motivo summenzionato infondato perché, a suo avviso, sia pure succintamente, ma non tanto da rendere viziato il percorso logico seguito, la Corte territoriale aveva ritenuto come il fatto, per cui si procedeva, fosse espressione di una maggiore pericolosità e capacità a delinquere del ricorrente rispetto ai precedenti che avevano determinato la contestazione nei suoi confronti della recidiva reiterata e specifica, richiamandosi all’uopo quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (in motivazione la Corte chiariva che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice deve motivare sulla recidiva facoltativa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa.
Ove, dunque, si verifichi una carenza motivazionale di questo genere, ben si potrà impugnare un provvedimento, in cui risulti tale omissione, in conformità a quanto preveduto dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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