Quando l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Per approfondimenti su tutti gli aspetti del processo penale consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: quando non si pagano le spese processuali all’inammissibilità del ricorso?
Il Tribunale del riesame di Salerno rigettava un’istanza, confermando per l’effetto un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e, per equivalente, nei confronti di una persona indagata in relazione al reato di cui al capo 212 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell’art. 13-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione. Per approfondire le dinamiche del ricorso per Cassazione, il volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia” propone una sezione dedicata, e molto accuratamente commentata.
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso, assente il difensore di fiducia che ne aveva chiesto ed ottenuto la trattazione orale, era dichiarato inammissibile per rinuncia.
Risultava, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa, che, con successivo provvedimento, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Pertanto, essendo stata ottenuta la restituzione della somma sequestrata, l’odierna ricorrente non aveva più alcun interesse a coltivare l’impugnazione proposta in sede di legittimità.
Orbene, a fronte di tale stato delle cose, gli Ermellini ritenevano come trovasse applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Si afferma infatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, è più che plausibile ritenere che il ricorrente non verrà condannato alla corresponsione di tali somme di denaro.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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