Convocazione assemblea in abitazione o studio legale in condominio

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È possibile convocare l’assemblea nell’abitazione di un condominio o nello studio legale dell’avvocato del condominio?

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Indice

1. Premessa

Secondo l’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, l’avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
Se il regolamento di condominio non stabilisce nulla a riguardo, il luogo in cui l’assemblea deve riunirsi viene stabilito, di volta in volta, dall’amministratore. È lui infatti che compila e spedisce gli avvisi di convocazione, definendo giorno, ora e locali della riunione.
Si deve notare che se l’assemblea si svolge in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione, il condomino che cade in errore e non partecipa alla riunione deve essere considerato, a tutti gli effetti, non convocato: in tal caso può impugnare la delibera che è annullabile.
Problemi possono sorgere anche se il luogo dell’assemblea scelto non è idoneo. In altre parole si deve considerare il problema dell’eventuale invalidità della delibera assembleare in relazione a considerazioni di “opportunità” sulla scelta del luogo della riunione, considerazioni che l’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, non contempla.
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Manuale del condominio

Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.

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2. Convocazione dell’assemblea nell’abitazione di un condominio

L’amministratore ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna; tale potere discrezionale incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condominio; si deve poi tenere conto di un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle discussioni (Trib. Imperia, 20 marzo 2000). Alla luce di quanto sopra non è possibile convocare la riunione presso l’abitazione di un condomino in conflitto con altri partecipanti al condominio; tale situazione renderebbe estremamente difficile ogni incontro, ma soprattutto minerebbe l’ordine e la libertà di discussione. Di conseguenza quando non vi sono i presupposti di serenità ambientale, per partecipare all’assemblea condominiale è opportuno convocarla in altro luogo per non rendere viziata la delibera condominiale (App. Firenze, 6 settembre 2005, n. 1249: nel caso di specie la convocazione dell’assemblea presso l’abitazione di uno dei litiganti era illegittima a causa dell’asprezza della lite che, da anni, divideva le parti, formalizzata in numerosi procedimenti giudiziari, non potendosi quindi affermare che tale luogo fosse “idoneo, per ragioni morali, a consentire la presenza di tutti i condomini ed il normale svolgimento della discussione). Al contrario si è affermato che la sede di un partito politico, purché sufficientemente ampia, costituisce di per sé un luogo idoneo ad ospitare un’assemblea di condominio, qualora ad essa abbiano accesso, durante lo svolgimento dell’assemblea, soltanto i condomini che a questa devono partecipare (non potendosi, peraltro, pensare a pregiudiziali politiche nella trattazione di semplici affari amministrativi: Cass. civ., 26/06/1958, n. 2284).

3. Convocazione dell’assemblea nello studio dell’avocato del condominio: un caso recente

Una condomina quale proprietaria di un’unità commerciale facente parte di un condominio impugnava, citando in giudizio tutti gli altri condomini, le deliberazioni prese in sua assenza dall’assemblea condominiale. Il problema era che l’assemblea si era riunita nello studio dell’avvocato che aveva già difeso i convenuti in una precedente causa tra le stesse parti: in altre parole si trattava del legale del condominio. I condomini convenuti si sono opposti all’impugnazione, sostenendo la legittimità delle deliberazioni assunte nello studio dell’avvocato del condominio. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del vizio di convocazione dedotto dall’attrice.  Infatti, il giudicante non ha ritenuto configurabile alcuna inidoneità morale in relazione alla coincidenza del luogo della riunione con lo studio legale dell’avvocato che aveva già assunto la difesa dei convenuti per l’impugnativa di una precedente delibera. La scelta dello studio del legale che sia stato difensore del condominio quale sede dell’assemblea potrebbe risultare pregiudizievole ed inidonea a rispondere al requisito di un ordinato, riservato ed imparziale svolgimento della riunione solo se la delibera da adottarsi riguardasse la controversia nella quale l’avvocato ha assunto la difesa del condominio, ma non nel caso in cui la vertenza fosse già conclusa e le materie dell’ordine del giorno non avessero alcuna attinenza con essa. Comprensibilmente un condomino può ritenere luogo inidoneo poiché non neutrale lo studio professionale dei difensori di altri condomini, con i quali ha in essere un lungo contenzioso (App. Milano 7 ottobre 2021, n. 2901).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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