Sanremo e diritto: che tipo di diritti sono presenti al Festival?

Scarica PDF Stampa

Il diritto è ovunque, anche al celeberrimo Festival di Sanremo: vediamo quali sono i tipi di diritto ivi presenti.

Per approfondire la tematica sul diritto d’autore, si consiglia il seguente volume il quale si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi: Il nuovo diritto d’autore

Indice

1. Diritto d’autore

Il primo diritto che viene in mente pensando al Festival di Sanremo è sicuramente il diritto d’autore, la cui legge di riferimento è la n. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“) che riprende disposizioni presenti anche nel codice civile, ampliandone lo spettro di applicazione.
Tale diritto è posto a tutela della creatività e sussiste in tutti gli ambiti in cui venga creata qualsiasi opera.
In generale, “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.
Questo elenco, comunque, non riveste carattere tassativo, bensì esemplificativo, potendo essere esteso a qualunque opera dell’ingegno che abbia le caratteristiche non di una semplice idea, ma di una concretizzazione della stessa attraverso la sua realizzazione.
Inoltre, il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Essendone effettivamente proprietario, l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
Chiunque si appropri (totalmente o parzialmente) di un’opera altrui, commette il reato di plagio, previsto e punito dall’art. 171 della legge 633/1941 cit.
Questo prevede la multa da euro 51 a euro 2.065 per chiunque:

  • riproduce, trascrive recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
  • mette a disposizione pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
  • rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  • compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  • riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
  • in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Inoltre, chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
Per approfondire la tematica sul diritto d’autore, si consiglia il seguente volume il quale si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi:

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. Diritto all’immagine

Si tratta del diritto di una persona a non vedere divulgata, esposta o pubblicata la sua immagine senza il proprio consenso o fuori dai casi previsti dalla legge.
È disciplinato dall’art. 10 c.c. il quale dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni“.
Nel caso di persone notorie (come in quello di Sanremo) il consenso non è necessario quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà, da necessità di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o da avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
La giurisprudenza ha chiarito che “l’esimente prevista dall’art.97 della l. n.633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi” (Cass. sent. n. 19151/2022).

3. Libertà di espressione e di informazione

La libertà di espressione è sancita dall’art. 21 Cost. il cui primo comma sancisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione“.
Tuttavia, nel caso del Festival di Sanremo, ci troviamo nel contesto di un evento disponibile addirittura in mondovisione, motivo per cui risulta necessario regolamentare il tutto, al fine di non offendere la reputazione o il pudore di altre persone.
Corollario dell’art. 21 Cost. è il diritto all’informazione.
Come evento culturale di grande portata, ogni anno al Festival di Sanremo, oltre alla musica, vengono trattate anche tematiche rilevanti.
Questo è possibile proprio grazie al diritto all’informazione sncito anche dall’art. 11 CEDU il quale dispone che “ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati
“.

4. Regolamento di Sanremo

Si tratta di un atto giuridicamente rilevante che, data la sua natura, costituisce fonte secondaria del nostro ordinamento, diretta a modellare diritti e comportamenti in modo da renderli aderenti al palinsesto.
Al suo interno vi sono le modalità di partecipazione, di svolgimento del Festival, le caratteristiche delle canzoni (devono essere inedite ed in lingua italiana), modalità di esclusione dei concorrenti, svolgimento del televoto e il trattamento dei dati personali.

5. Privacy

Naturalmente, non può mancare la famosa informativa sulla privacy per ciò che riguarda: artisti, rappresentanti e coloro che effettuano il televoto.
Il tutto è regolato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che disciplina il trattamento dei dati personali, il relativo titolare, il periodo di conservazione dei dati, i destinatari e i diritti degli interessati.
Per ciò che riguarda gli artisti e i rappresentanti, la Rai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali per consentire di far valutare la proposta per la partecipazione al Festival e per le finalità correlate e/o conseguenti alla partecipazione dell’artista alla Manifestazione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
Per ciò che riguarda i “televotanti”, la Rai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali spontaneamente conferiti e i dati di traffico telefonico per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di Televoto e alle eventuali verifiche successive sulla regolarità della procedura e per adempiere, come sempre, agli eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento