Con le ordinanze n. 3562 e 3563 dell’8 febbraio, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno rimesso la questione sulle garanzie previste dal decreto cd. Cutro alla Corte di Lussemburgo. Per l’approfondimento sui temi dell’immigrazione consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
1. La vicenda: il decreto Cutro sull’immigrazione
5mila euro o fideiussione bancaria è l’alternativa posta dal decreto cd. Cutro (art. 7 bis, comma 2, lett. b), decreto-legge 10.03.2023, n. 20, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 05.05.2023, n. 50, con decorrenza dal 06.05.2023.), ai migranti irregolari pena il trattenimento alla frontiera. Il Tribunale di Catania non aveva provveduto a convalidare il trattenimento rilevando che l’articolo 6 bis del d.lgs. n. 142/2015, nella versione inserita dal decreto-legge sunnominato, contempla una garanzia finanziaria che “non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale”. E il Viminale aveva interposto ricorso alla Cassazione che, per il tramite delle Sezioni Unite civili, rimpalla la questione, in via pregiudiziale, a Lussemburgo, e il cui focus è la previsione di una somma fissa, e non dunque da valutarsi ipotesi per ipotesi, così da potere valutare la proporzionalità del versamento rispetto alla situazione del migrante, con l’effetto di impedire la misura alternativa. Per l’approfondimento consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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2. Trattenimento se mancano documenti o senza garanzia finanziaria
Facciamo un passo indietro. Il decreto-legge cd. Cutro aveva introdotto l’art. 6-bis nel Dlgs n. 142 del 2015, così attuando la direttiva 2013/33/UE in materia di richiedenti protezione internazionale. Il comma 2 ha stabilito che il trattenimento in frontiera (di cui al comma 1) può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Il medesimo comma 2, nella seconda parte, aveva inoltre precisato che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, risalente al 6 maggio scorso, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, dovessero essere individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il Dm attuativo (Decreto Cutro)
Il decreto che attua il comma 2, datato 14 settembre 2023, stabilisce che la garanzia finanziaria “sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.
4. Il quesito posto alla Corte di Lussemburgo
Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo.
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