Corte Costituzionale: concorso controlli di costituzionalità e di conformità al diritto UE

Allegati

Il controllo di costituzionalità delle leggi, che compete alla Consulta, e la verifica della compatibilità della normativa interna col diritto UE, che è affidato ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell’UE, non collidono, bensì costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali preordinati alla tutela dei diritti fondamentali. In tal modo si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/24.
Per un commento accurato alla specifica sentenza e il testo completo, consigliamo l’articolo: “Tutela dei diritti fondamentali: interazione tra controllo costituzionale e conformità al diritto UE”

Scarica la sentenza 15/24 della Corte Costituzionale

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Indice

1. La vicenda friulana


Il pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 15/24, depositata il 13 febbraio) origina da un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine. I giudizi nascevano da due differenti controversie in materia di discriminazione, promosse ex art. 28 del d.lgs. n. 150/11 presso il Tribunale di Udine. I casi afferivano alle condotte della pubblica amministrazione che aveva richiesto, a cittadini extra UE titolari di permessi di lungo soggiorno che avevano fatto istanza per accedere ad agevolazioni in materia di diritto all’abitazione, di comprovare l’impossidenza di immobili nel Paese di origine e nel Paese di provenienza con modalità differenti da quelle consentite ai cittadini UE. Il Tribunale di Udine ha ritenuto di non applicare la normativa regionale, ritenendola contrastante all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE, e ha quindi consentito agli istanti di impiegare un’autocertificazione, analogamente a quanto consentito ai cittadini UE. Il Tribunale, per rimuovere la discriminazione anche per il futuro, in uno dei due giudizi ha ordinato alla Regione di modificare il regolamento contestato, e tale decisione è risultata oggetto del conflitto di attribuzione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale sostiene che il giudice non può ordinarle di rimuovere un regolamento compliant alla legge regionale. Nell’ulteriore giudizio, il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale di cui le disposizioni regolamentari, fonte della condotta discriminatoria dell’amministrazione, erano attuative.

2. L’obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale


La Consulta, dopo aver riconosciuto che, nel giudizio antidiscriminatorio, il giudice ordinario ben può ordinare la modifica di un regolamento al fine di evitare in futuro il replicarsi della discriminazione, ha chiarito che, quando detta discriminazione trovi origine diretta nella legge, il giudice è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima, al fine di evitare che l’amministrazione sia costretta ad adottare atti regolamentari collidenti con la legge non rimossa. Ciò vale pure se, come nella vicenda in disamina, la normativa nazionale sia ritenuta in contrasto col diritto UE. La Corte costituzionale, infatti, ha rilevato che nel giudizio antidiscriminatorio l’efficacia diretta del diritto UE è assicurata quando, accertato che la condotta contestata trova base in atti normativi incompatibili con la normativa dell’UE, il giudice “dà immediata applicazione a quest’ultima e ordina la cessazione della discriminazione”. Ove, al contrario, lo stesso intenda ordinare la modifica di norme regolamentari discriminatorie, emerge “una logica interna all’ordinamento nazionale che, con una forma rimediale peculiare e aggiuntiva, è funzionale a garantire un’efficace rimozione, anche pro futuro, della discriminazione”, tramite la soppressione della normativa incostituzionale.

3. La finalità di tutela dei diritti fondamentali


Le particolari qualità del giudizio antidiscriminatorio comprovano, quindi, che la verifica della compatibilità della normativa interna col diritto UE, affidato ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell’UE, e la verifica accentrata di legittimità costituzionale delle leggi, posta “a fondamento dell’architettura costituzionale” di competenza della Consulta, originano “un concorso di rimedi giurisdizionali”, tutti egualmente preordinati, con le proprie particolarità, ad apprestare tutela ai diritti fondamentali.

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Avv. Biarella Laura

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