Responsabilità civile e liquidazione del danno

Nel  saggio vengono esaminati i vari aspetti della responsabilità civile nel nostro ordinamento giuridico.
In esso viene analizzata la normativa di riferimento sia sotto l’aspetto soggettivo, della colpa e del dolo, e sia sotto l’aspetto oggettivo della condotta, del nesso causale, del danno ingiusto e della sua liquidazione. In particolare si dà spazio al nesso causale sussistente tra la condotta e l’evento di danno con riguardo ai vari criteri delineati e precisati dalla giurisprudenza, sulla base della normativa vigente : il principio dell’equivalenza delle cause ( ex.art 41 c.p.) e il principio più restrittivo ( attenuatore) della causalità adeguata /causalità efficiente, il principio probabilistico-statistico, la necessità della verifica con  il ricorso al giudizio ‘controfattuale’; quindi viene considerata la natura patrimoniale e non patrimoniale del danno; infine le  diverse modalità di liquidazione del danno medesimo.


Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Indice

1. La responsabilità civile

La Responsabilità civile è un istituto giuridico, fondamentale per la nostra convivenza, in forza del quale un soggetto che ha causato un danno ad altro soggetto, con colpa o dolo, è tenuto a risarcire il danno causato allo stesso.
Le norme  del nostro ordinamento  che regolamentano il principio  della responsabilità civile sono l’art.1218 c.c. e l’art.2043 c.c..
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 c.c.).
Nel nostro sistema giuridico esiste anche un altro tipo di responsabilità, quella “oggettiva”, ossia che prescinde dal dolo e/o dalla colpa, che ha un carattere secondario rispetto alla precedente, ma che è in fase espansiva a seguito dei mutamenti che si verificano nella vita sociale ed economica. Essa trova la sua ragion d’essere  nella tutela dovuta  all’interesse del creditore a veder soddisfatto comunque il suo diritto a prescindere dal comportamento del debitore.
A sua volta la responsabilità civile può essere di due tipi.
1) una responsabilità c.d. contrattuale, conseguente all’inadempimento del contratto, [ di cui un esempio importante è la violazione dell’art. 2087 del codice civiele ] che genera l’obbligo di risarcire alla controparte il danno  causato dalla inesatta ,ritardata o mancata prestazione  (artt. 1218  e  1453 c.c.); nel caso si tratta di diritti relativi. Se l’inadempimento non dipende da dolo il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art.1225 c.c.).
2) una responsabilità extracontrattuale o da atto illecito, c.d. responsabilità aquiliana, per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ( art.2043 c.c.);nel caso si tratta, per lo più, di lesione di diritti assoluti
3) v’è poi una responsabilità che discende dall’art. 2059 c.c. interpretato in modo conforme alla costituzione ,in forza della quale può darsi luogo al risarcimento del danno non patrimoniale soltanto in presenza della  lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale e nei casi stabiliti espressamente dalla legge ; riconducibile,comunque, quanto alla sua struttura all’ art. 2043 c.c..
*Fa d’uopo richiamare  anche l’art. 1173 c.c. che  enuncia :”Fonti delle obbligazioni :Le obbligazioni derivano da contratto,da fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.”
Autorevole dottrina ( Rescigno Manuale del diritto privato italiano, Iovene IX ed.,pag.749 ss.) nota,se così può dirsi, una discrepanza nel senso che la norma “usa il termine al singolare” laddove l’epigrafe del titolo IX parla di “fatti”; ed ancora (che di “atto illecito” si  dovrebbe parlare ndr.) < nella materia dell’illecito………….. l’aver confermato la volontà a fondamento della responsa­bilità da delitto( rectius illecito), nella regola posta al principio del sistema (art. 2043c.c.), assume valore sul piano della storia delle idee, quando l’ interprete si proponga di scoprirle e di illustrarle risalendo alle radici del sistema legale della responsabilità. L’esperienza concreta conosce in misura sempre più larga ipotesi di responsabilità non derivante dal fatto proprio della persona, e tuttavia la “regola generale”, posta ad apertura del “titolo”, chiama in primo luogo i soggetti a rispondere dei fatti da essi compiuti con dolo o colpa, lesivi della sfera giuridica altrui.>.
Altra autorevole dottrina (Giorgianni L’inadempimento,Giuffrè, Terza edizione riveduta,pag.323) la norma che prevede la responsabilità contrattuale < si pone……. esattamente sullo stesso piano di quella dell’art. 2043 che regola le conseguenze della responsabilità c.d. extracontrattuale.>.
Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2022

2. L’atto illecito

Per atto illecito in senso generale dobbiamo intendere ogni violazione da parte di un soggetto di una disposizione legislativa
Per  illecito civile, in senso proprio, dobbiamo intendere l’atto di  un soggetto che, con dolo o colpa, causa un danno ingiusto a terzi e che obbliga chi lo ha commesso al  risarcimento dello stesso. L’atto illecito, contrariamente al contratto, è atipico nel senso che la legge non ne prevede figure tipiche come avviene per i contratti.
Passiamo ora a esaminare la struttura dell’atto illecito come si evince dall’art.2043 c.c.
Gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 c.c. ,  consistono: nella condotta del soggetto autore dell’illecito, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008) connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela.
a) la condotta del soggetto
 La condotta del soggetto autore dell’illecito può consistere  in un comportamento commissivo o omissivo.Essa è sempre connotata dall’elemento del dolo o della colpa ;in particolare la c.d. colpa contrattuale richiede la preesistenza di un’obbligazione specifica tra le parti che nasce il più delle volte da un contratto ma può nascere da un atto unilaterale o direttamente dalla legge mentre la colpa extracontrattuale consiste nella violazione del dovere giuridico del neminem ledere, nasce da negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per  inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline (  art. 43 c.p.)
b) il nesso  causale tra la condotta e l’evento di danno
La struttura dell’illecito civile è contigua alla struttura dell’illecito penale per cui per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie deve spesso farsi ricorso ai principi e alle norme dell’ordinamento penale, così gli artt. 41 e 42 c.p. per il nesso di causalità; all’art.43 per il concetto di dolo e colpa.
Sul nesso di causalità  vige il principio dell’equivalenza delle cause ( ex.art 41 c.p.) e il principio più restrittivo ( attenuatore) della causalità adeguata /causalità efficiente
Vedi e multis:
 < In   tema di   nesso   di  causalita’ ex  art. 1223  c.c., tutti  gli  antecedenti  in mancanza  dei  quali un evento dannoso non si sarebbe  verificato  debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via  diretta e prossima o in via indiretta e remota, salvo il temperamento  di cui  all’art. 41,  comma 2,  c.p.,  secondo  cui la causa prossima  sufficiente da  sola  a produrre l’evento esclude il nesso eziologico  fra  questo e  le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango  di  mere  occasioni; di  guisa  che, per escludere che un determinato  fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il  danno  stesso avrebbe  potuto  verificarsi  anche in mancanza di quel  fatto, ma  occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze  del  caso  concreto, che  il  danno  si sarebbe ugualmente verificato  senza quell’antecedente.>   Cassazione civile sez. III, 13 settembre 2000, n. 12103.
<In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altrose il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili.>  Cass 07 luglio 2009, n. 15395.)
·       Vige altresì il principio probabilistico-statistico
Vedi e multis :
<La causalità in materia civilistica deve essere distinta dalla causalità in materia penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del `più probabile che non’, mentre nel processo penale opera la regola della prova `oltre il ragionevole dubbio’, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile.>Trib. di Reggio Emilia 27 febbraio 2014 n. 338.)     
<Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” > Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619.
·       La verifica del nesso
<E’ dunque causa penalmente rilevante ( ma il principio stabilito dal codice penale si applica anche nel distinto settore della responsabilità civile, a differenza di quanto avviene per il diritto anglosassone enordamericano) la condotta umana, attiva o omissiva che si pone come condizione ‘necessaria ’- conditio sine qua non- nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato. La verifica della causalità postula il ricorso al giudizio ‘controfattuale’, articolato sul condizionale congiuntivo ‘se….allora…’  ( nella forma di un periodo ipotetico dell’irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale ‘doppia formula’ nel senso che: a) la condotta umana ‘ è ‘ condizione necessaria dell’evento se ,eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana  ‘ non è’ condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente, mediante il medesimo procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato).> Cass. Sez. Un. 10 luglio2002- 11 settembre 2002, n. 30328 ( c.d. sentenza Franzese).
c) natura del danno
E’ consolidato il principio che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha natura riparatoria e non sanzionatoria
 Il danno  può configurarsi  come danno patrimoniale o danno non patrimoniale.
A sua volta il danno patrimoniale può configurarsi come danno emergente o lucro cessante.( art.1223 c.c.).
Il danno non patrimoniale consiste nel danno alla persona nel suo duplice aspetto del dolore interiore e della significativa alterazione della vita quotidiana e più precisamente:
a)     per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato[ art.138 d.lgs.7/9/2005 n.209  come modificato da legge 4 agosto 2017 n. 124] e viene liquidato con una somma di danaro a tale titolo  e con un’ ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi  che non hanno fondamento medico legale,perché non aventi base organica,rappresentati dalla sofferenza interiore(quali ad es. il dolore dell’animo,la vergogna,la disistima di sé,la paura la disperazione) v. Cass n.7513/2018;
b)    il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi cosituzionalmente tutelati,va liquidato non diversamente che nel caso del danno biologico,tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stesssa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme , id est il danno morale interiore)  quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale  della vita del soggetto leso.
La prova del danno
Il danno di qualunque natura esso sia va provato sia nell’an debeatur che nel quantum .
In particolare nel caso del danno non patrimoniale la prova può essere data anche attraverso presunzioni o nozioni di comune esperienza.
d) La liquidazione del danno
La forma normale di risarcimento è quella in danaro. o «per equivalente», come si esprime la legge (art. 2058, 2^ co). Usato per la riparazione dei danni , il danaro si conferma come unità di misura dei valori tutelati nel sistema, capace di applicazione particolarmente agevole e spedita. Il risarcimento in danaro o per equivalente si fa col pagamento di una somma, secondo la valutazione che ne compie il giudice con riguardo al momento della liquidazione.V. Rescigno Manuale del diritto privato italiano, ed. Jovene 1990 pag 754
Nel caso  del danno  patrimoniale il danno va liquidato: quanto al danno emergente il giudice dovrà comparare la situazione prodottasi col danno con la situazione antecedente; nel caso del lucro cessante vi sono più difficoltà.In tal caso  il giudice  terrà  conto anche degli elementi forniti dalla parte.
In caso che non possa determinarsi il danno esattamente si potrà procedere secondo equità ( art.1226 c.c.).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale la liquidazione potrà avvenire in modo diverso a seconda  della natura del danno, prevalentemente con l’uso di tabelle o quelle romane o quelle milanesi con l’avvertenza che considerata la diversità dei metodi di valutazione seguiti dai vari uffici giudiziari, la Corte di Cassazione, con le sen­tenze Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, Cass. 30 giugno 2011, n. 14402, Cass. 13 luglio 2011, n. 15373, ha stabilito che i criteri da utilizzare per la liquidazione dei danni alla persona debbono essere uniformati sul territorio nazionale, con applicazione della griglia di valori indicata nella ver­sione più aggiornata delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, relative all’invalidità sia temporanea che per­manente.
Nel caso di danno alla persona :in particolare nel caso di infortunio sul lavoro si useranno nel caso di lesione permanenti le tabelle  delle menomazioni previste dal D.Lgs. n.38/2000 e in caso di responsabilità del datore di lavoro le tabelle milanesi. In particolare < va rilevato che, per costante giurisprudenza, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l’ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica.
Invece – in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell’assicuratore – tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all’art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro
> ( tra le tante, Cass. 19.01.2015 n.777);
 nel caso di sinistro stradale, secondo il c.d. codice delle assicurazioni,  per le lesioni micropermanenti (lesioni sotto i 10 punti)  secondo la tabella contenuta nell’art. 139 dello stesso ,per le lesioni macropermanenti ( lesioni da 10 a 100 punti) secondo le tabelle milanesi; nel caso di errore medico  il danno viene liquidato come nel caso del sinistro stradale; le tabelle milanesi includono il danno relazionale e il danno morale ( esposti da ultimo separatamente) e l’eventuale personalizzazione .
Nel caso di lesione di altri diritti costituzionali secondo equità ex art.1226 c.c..
Si ricorda infine che  il 13 gennaio 2024 il Mise ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di d.P.R. che porterà all’introduzione della Tabella Unica Nazionale per i danni non patrimoniali da macrolesioni nei sinistri stradali,Importante novità sarà che  anche il danno morale verrà liquidato col sistema a punto che verrà incrementato in via percentuale e progressiva..
In sintesi.
La responsabilità civile consiste in un complesso sistema di norme  che prevedono e regolamentano  la responsabilità di un soggetto che ,con colpa o dolo, compia un atto illecito  e prevede il risarcimento del danno da esso causato  e si articola in due fattispecie ,quella della responsabilità contrattuale e quella della responsabilità extracontrattuale e prevede il risarcimento integrale del danno arrecato sia patrimoniale che non patrimoniale.

Avv. Viceconte Massimo

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