Omessa notificazione del decreto di citazione al difensore

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Cosa comporta l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato. Per approfondimenti sulla notificazione rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 2162 del 1-12-2023

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Indice

1. La questione: l’omessa notificazione


La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza con la quale, a sua volta, il Tribunale di Catania aveva condannato l’imputato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione e furto aggravato.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato con cui costui lamentava la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato erroneamente notificato ad un difensore revocato, così come il medesimo decreto di citazione sarebbe stato erroneamente notificato ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. sempre a tale legale stante l’esito negativo della notifica effettuata al domicilio eletto dall’imputato sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato comunicato da suo fratello all’ufficiale giudiziario. Per approfondimenti sulla notificazione rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto fondato poiché la notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello era affetta da nullità assoluta in quanto effettuata ad un difensore già revocato e non al legale che rivestiva la qualifica di difensore di fiducia dell’imputato al momento dell’emissione del decreto di citazione, sicché nella fase del gravame l’imputato era rimasto totalmente privo di assistenza difensiva.
In particolare, gli Ermellini reputavano siffatta situazione idonea a determinare tale nullità alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo cui l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, cui consegua la mancata partecipazione del patrono al giudizio, determina una nullità d’ordine generale insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., nullità che impone l’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013; Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017; da ultimo Sez. 2, n. 40458 del 04/07/023).
Oltre a ciò, era altresì fatto presente che, a norma dell’art. 156 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, laddove come nel caso di specie lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. 6 n. 18628 del 31/03/2015; Sez. Un., n. 12778 del 27/02/2020; da ultimo Sez. 2, n. 44026 del 12/10/2023).
Dall’applicazione di tale principio di diritto se ne faceva quindi discendere la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello effettuata nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante risultasse agli atti lo stato di detenzione per altra causa.
La sentenza impugnata era, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato.
In tale pronuncia, difatti, oltre ad essere osservato che, a norma dell’art. 156 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, laddove come nel caso di specie lo stato di detenzione risulti dagli atti, si evidenzia altresì, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, cui consegua la mancata partecipazione del patrono al giudizio, determina una nullità d’ordine generale insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., nullità che impone l’annullamento della sentenza impugnata.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, pertanto, ben potrà essere eccepita siffatta nullità mediante ricorso per Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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