Minori stranieri non accompagnati: Regolamento sui compiti del Ministero

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Sulla G.U. del 29 febbraio è stato pubblicato il Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Per approfondimenti sul tema del minore non accompagnato e la sua situazione giuridica, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”

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Indice

1. Il regolamento


Disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all’art. 32, c. 1-bis, e all’art.  33 del T.U. immigrazione, all’art. 19, c. 5, del d.lgs. n. 142/2015, e all’art. 9, c. 1, della l. n. 47/2017.

2. Minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato


Si intende il minore che non ha la cittadinanza italiana o di altri Stati UE, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è  altrimenti  sottoposto  alla  giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da  parte  dei genitori o di altri adulti per lui legalmente  responsabili  in  base all’ordinamento   italiano. Per approfondimenti sul tema del minore non accompagnato e la sua situazione giuridica, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”

FORMATO CARTACEO

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

3. Minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato


Si intende il minore che non ha cittadinanza italiana o di altri Stati UE, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di  programmi  solidaristici  di  accoglienza  temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da  uno  o  più adulti  con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati


Il Ministero:

  • provvede al censimento e al monitoraggio  della  presenza  dei minori stranieri non accompagnati attraverso  l’utilizzo  del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio  nazionale,  fatte salve le competenze del Ministero dell’interno sul  controllo  e  sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei  centri  per  minori stranieri non accompagnati  attivati  dal  Ministero  dell’interno  e dalle prefetture;
  • coopera e si raccorda con  le  amministrazioni  e  gli  enti territoriali interessati, nonché con l’autorità giudiziaria;
  • svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine  o  in  Paesi  terzi,  tramite la stipula di convenzioni  con  idonei  organismi  nazionali  e internazionali;
  • esprime il parere sul  percorso  di  integrazione  sociale  e civile svolto dai minori  stranieri  non  accompagnati  ai  fini  del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
  • promuove misure rivolte all’integrazione dei minori  stranieri non accompagnati.

5. Censimento e monitoraggio


I pubblici ufficiali,  gli incaricati  di  pubblico  servizio  e  gli  enti,  che  svolgono   in particolare attività sanitaria o  di  assistenza, che vengano a conoscenza dell’ingresso o della presenza  sul  territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato,  sono  tenuti  a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei  a  garantirne la riservatezza, secondo le modalità descritte al regolamento in parola. Le comunicazioni e le notizie fornite sono inserite all’interno del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

6. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)


Il SIM opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

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7. Promozione di indagini per l’individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato


Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, c. 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, d.lgs. n. 142/2015,  per  i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell’art. 33, c. 2, lett. b), del T.U.,  al fine di garantire il superiore interesse  dei  minori  stranieri  non accompagnati, può stipulare   convenzioni   con   organizzazioni internazionali  e  associazioni  umanitarie,  per   l’attuazione   di programmi diretti a rintracciare i familiari dei  minori,  nei  Paesi d’origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45 del T.U. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori  sono finalizzati  a  comprenderne  il  contesto  sociale  di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo  e  sono svolti con l’obbligo dell’assoluta riservatezza, in modo da  tutelare la sicurezza del minore e dei familiari. In seguito al colloquio previsto dall’art. 19-bis, c. 1, del d.lgs. n. 142/2015,  se  non  sussiste  alcun rischio per il  minore  straniero  non  accompagnato  o  per  i  suoi familiari, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell’autorità giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche  in via temporanea, la tutela. Il minore interessato deve essere informato dello scopo e  delle  finalità delle  indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso dal Ministero al  soggetto che ne ha fatto richiesta.

8. Misure di accompagnamento verso la maggiore età


Per promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero può adottare, anche mediante accordi con altri organi, specifici programmi volti  a  rafforzare  i  percorsi   di integrazione  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  presenti  in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.

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Avv. Biarella Laura

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