Estensione sospensione condizionale tra fatti in continuazione

Allegati

L’estensione della sospensione condizionale tra fatti riconosciuti come continuazione in due giudizi definitivi non viola l’articolo 164 codice penale. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale .

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 5525 del 19-10-2023

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Indice

1. La questione: estensione sospensione condizionale


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, la difesa evidenziava come la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena si basasse su un fraintendimento riguardante due condanne emesse a carico del destinatario di tale beneficio nel senso che, considerando il riconoscimento della continuazione tra i reati della seconda condanna e quelli della prima, con una rideterminazione della pena complessiva, la sospensione condizionale non poteva essere revocata in quanto il beneficio de quo era considerato concesso una sola volta mentre, ad avviso del ricorrente, il giudice aveva commesso un errore nel ritenere i presupposti per la revoca. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017).
Difatti, tenuto conto di questo approdo ermeneutico, visto che, nel caso in esame, dagli atti allegati risultava che con la sentenza, in relazione alla quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, era stata applicata una pena in continuazione rispetto a quella di altra condanna del Tribunale di Bologna, per una pena complessiva rientrante nel limite edittale di cui all’art. 163 cod. pen., da ciò se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata, che risultava quindi revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un presupposto errato, quale la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., dovesse essere annullata senza rinvio, come è effettivamente avvenuto nel caso di specie.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un filone interpretativo conforme, che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato.
Di conseguenza, ove invece si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà ricorrere per Cassazione (come accaduto nella fattispecie in esame).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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