Il Consiglio Nazionale Forense vara la norma deontologica che sanziona con la censura la violazione delle norme sull’equo compenso e con l’avvertimento quella degli obblighi informativi al cliente in punto di nullità della pattuizione di un compenso iniquo.
Indice
1. Il Comunicato del CNF
Con una nota diffusa nella serata del 28.2.2024, il CNF ha comunicato l’inserimento nel Codice Deontologico Forense dell’art. 25 bis, in applicazione della norma di cui all’art. 5 comma 5 L. 49/2023 (c.d. Legge sull’equo compenso).
2. Violazione delle norme sull’equo compenso: il testo della norma deontologica
Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso
1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve
rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento.
3. La relazione accompagnatoria
Nella relazione accompagnatoria, a proposito della ratio del trattamento sanzionatorio prescelto, viene evidenziato che <<La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente “forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l’argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall’avvocato, nelle trattative con i clienti “forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose>>.
4. Entrata in vigore della norma deontologica
Il testo è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2023 ed entrerà in vigore decorsi 60 gg dalla pubblicazione nella G.U..
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