Sovraindebitamento: la procedura familiare nella liquidazione controllata dei beni

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Indice

1. Il caso: il sovraindebitamento della famiglia


Marito e moglie rappresentano di trovarsi in una situazione di difficoltà, a causa dei debiti assunti da entrambi in esperienze di vita e di lavoro precedenti alla loro unione.
L’indebitamento del marito è riferibile al pregresso esercizio di un’attività d’impresa, avente ad oggetto l’attività di ristorazione, che aveva richiesto il ricorso al finanziamento per sostenere i costi iniziali di avviamento dell’attività e della locazione dei locali commerciali; quando la gestione dell’attività si è rivelata problematica a causa dei costi e dei debiti assunti, l’attività è stata cessata, lasciando debiti di natura tributaria.
Quanto alla moglie, la stessa in giovane età si era accollata mutui e aveva prestato fideiussioni per una società di famiglia, della quale era socia senza avere ruoli attivi, dalla quale era poi uscita, prima della dichiarazione di fallimento. Anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, i debiti assunti personalmente con gli istituti di credito erano rimasti in capo a lei.
Oltre a tali debiti in tempi più recenti i coniugi hanno contratto ulteriori finanziamenti per le esigenze familiari, a cui si sono aggiunti multe e sanzioni per tributi locali.
Su consiglio dell’advisor la coppia presenta all’OCC del circondario la domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni ai sensi degli artt. 268 e sss. C.C.I.I.; superato il vaglio del gestore della crisi e acquisitane la relazione, la domanda viene sottoposta al tribunale competente.
La coppia, che non possiede alcun bene, eccetto un’autovettura dal valore economico pressoché nullo, gravata anche di fermo amministrativo, utilizzata dalla moglie per recarsi al lavoro, mette a disposizione dei creditori una parte del proprio reddito da lavoro dipendente, dedotta la quota necessaria per le esigenze vitali del nucleo familiare.
Nel ricorso si chiede che l’unico bene mobile registrato, una vecchia utilitaria di proprietà della moglie, possa rimanere nella disponibilità dei debitori e non rientrare nella massa da liquidare, per soddisfare le necessità di spostamento del nucleo familiare.  Sul tema, consigliamo il volume “Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese”

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2. La decisione del Tribunale


Il Tribunale, esaminata la domanda e i relativi allegati, unitamente alla relazione del gestore, ritiene la domanda accoglibile ed emette la sentenza di apertura della liquidazione.
Le giacenze sui conti correnti che non derivano dal versamento degli stipendi nella misura riservata al mantenimento dei debitori vengono acquisite alla procedura.
Poiché risulta che uno dei coniugi ha in corso la cessione volontaria del quinto dello stipendio, viene incaricato il liquidatore designato di dare avviso al datore di lavoro di interrompere tale cessione, in virtù del principio dell’inopponibilità alla procedura della cessione pacificamente accolto in dottrina e giurisprudenza.
La richiesta di poter mantenere l’automobile per le necessità di spostamento della famiglia è ritenuta accoglibile, alla luce dello scarsissimo valore economico, per cui l’esclusione di tale bene dalla liquidazione non appare lesiva delle ragioni dei creditori.
Rileva il Tribunale che la sentenza ex art. 270 C.C.I.I. non richiede alcuna determinazione circa la quota di reddito da mettere a disposizione dei creditori, e pertanto in via provvisoria dispone che ai ricorrenti rimanga la disponibilità dell’importo mensile dai medesimi indicato e valutato dal gestore necessario al mantenimento del nucleo, salva la successiva verifica sulle condizioni personali dei ricorrenti a cura del liquidatore.

3. Considerazioni conclusive


Nel caso in esame va sottolineata la circostanza per cui la coppia ha potuto presentare con ricorso congiunto un unico progetto per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, nonostante l’origine dei debiti non fosse comune, grazie alla previsione dell’art. 66 C.C.I.I. che disciplina le procedure familiari.
Tale norma prevede la possibilità che i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 della disposizione individua quali soggetti, oltre al coniuge, rientrino nella definizione di “membri della stessa famiglia”: parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto nelle unioni tra persone dello stesso sesso, regolamentate dalla l. 76/2016. Nella procedura le masse attive e passive restano distinte.
Si tratta, a ben vedere, di una previsione di legge che ha l’evidente ratio di semplificare e la trattazione delle procedure da sovraindebitamento, evitando la proliferazione di domande e anche il possibile rischio di esiti contrastanti, che non apporterebbero un reale beneficio alle famiglie se non consentissero a tutti i componenti del nucleo un’effettiva esdebitazione e la possibilità di un nuovo inizio, c.d. fresh start.

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