Giudizio di complessità: come si deve formulare?

Allegati

Come va formulato il giudizio di complessità di cui all’art. 304, co. 2, c.p.p.?
Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 8924 del 07-11-2023

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Indice

1. La questione: il giudizio di complessità


Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Napoli aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale.
Ciò posto, l’indagato di questo procedimento, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta complessità del dibattimento, perchè, a suo avviso, il Tribunale del riesame, ricalcando pedissequamente il contenuto dell’ordinanza della Corte di Appello partenopea, non aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive volte a contestare tale complessità. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

FORMATO CARTACEO

Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, in guisa tale che è da ritenersi correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015), tenuto conto altresì del fatto che, in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, è esente da vizi la motivazione con la quale il Tribunale abbia considerato la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza con una valutazione complessiva dei diversi parametri di giudizio (numero degli imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio e complessità delle imputazioni), senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi, dovendosi peraltro ritenere che ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento, assume in ogni caso sicura rilevanza la necessità di espletare una rogatoria internazionale (cfr. Sez. 6, n. 3412 del 26/09/2000).
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, per la Corte di legittimità, il giudice dell’impugnazione cautelare aveva reso una motivazione assolutamente conforme a siffatti principi, evidenziando correttamente come la valutazione in ordine alla particolare complessità del dibattimento abbia “un contenuto prognostico e va compiuta allo stato degli atti, per cui non può tener conto di eventualità future, quali la revoca di testi sovrabbondanti o la ritenuta insussistenza della necessità di procedere a rogatoria”.

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3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 304, co. 2, c.p.p. dispone che i “termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni”, è ivi chiarito nella decisione in esame come va formulato il giudizio di complessità richiesto da questa norma codicistica.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che
il giudizio di complessità, ai sensi dell’art. 304, comma 2, del c.p.p., che consente la sospensione dei termini di custodia cautelare, essendo prognostico, è basato sull’attività futura del procedimento ed è insindacabile se adeguatamente motivato, fermo restando che un’ordinanza di sospensione è considerata correttamente motivata quando tiene conto della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati, dei testimoni e della necessità di trascrivere conversazioni intercettate, purché la valutazione dei diversi parametri di giudizio sia complessiva, non dovendosi suddividere i singoli elementi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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