Favoreggiamento e concorso esterno nell’associazione mafiosa

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Differenze tra favoreggiamento e concorso esterno nell’associazione mafiosa. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 8928 del 17-01-2024

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Indice

1. La questione: favoreggiamento e concorso esterno


Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, confermava un’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di una persona, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, l’indagato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi addotti, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo alla possibile riconducibilità della condotta oggetto di contestazione nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. di favoreggiamento personale. Per avere un quadro unitario delle diverse novità normative che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

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Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come l’ordinanza impugnata avesse correttamente qualificato l’accusato quale concorrente esterno ai sensi dell’art. 110, 416 bis cod. pen. alla luce di quei principi di diritto secondo i quali: 1) risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali. (ex multis, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, che ha ritenuto integrare gli estremi del concorso esterno in associazione per delinquere nella condotta dell’imputato che aveva locato, ad un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di rapine, immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di strumenti utilizzati per la esecuzione dei delitti, mantenendo siffatta disponibilità nei confronti del sodalizio per ogni occorrenza); 2) è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell’agente sia sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell’autorità e non dalla volontà di prendere parte, con “animus sodi”, all’azione criminosa (ex multis, Sez. 1 n. 48560 del 04/07/2023, che ha ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa il concorso esterno nell’associazione mafiosa si distingue dal favoreggiamento (personale).
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che chi agisce esternamente a un sodalizio criminale, mirando a potenziarne le attività e a favorirne la permanenza, risponde di concorso esterno nel reato associativo anziché di favoreggiamento personale mentre, al contrario, il reato di favoreggiamento personale, nel contesto del reato associativo ai sensi dell’articolo 416-bis del codice penale, si configura quando l’agente intenda aiutare il partecipe a sfuggire alle indagini delle autorità, senza tuttavia partecipare direttamente all’azione criminosa con l’intenzione di collaborare attivamente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la prospettazione accusatoria, in tali casi, sia stata correttamente formulata.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, comunque, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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