Autorizzazione ad allontanarsi e volontà di presenziare: deve richiedere l’imputato?

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Spetta all’imputato richiedere l’autorizzazione per allontanarsi e comunicare la volontà di presenziare all’udienza, dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto di citazione? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 11960 del 20-12-2023

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Indice

1. La questione: chi richiede autorizzazione ad allontanarsi e volontà di presenziare


La Corte di Appello di Ancona confermava un giudizio di responsabilità reso dal Tribunale nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di furto aggravato, con condanna alla pena detentiva di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa.
Ciò posto avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale si doleva della violazione di legge processuale per avere la Corte territoriale reso la propria decisione, in occasione dell’udienza del 13 marzo 2023, dichiarando l’imputato libero e non avvedendosi del legittimo impedimento dell’imputato a comparire in quanto sottoposto a misura privativa della libertà personale per altra causa.
Difatti, dal momento della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il ricorrente si trovava ristretto per titolo definitivo in regime di affidamento in prova al servizio sociale presso una Comunità terapeutica, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la traduzione dell’imputato in udienza, e ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità secondo cui i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla limitazione costituita dalla detenzione in carcere determinano, in ogni caso, un legittimo impedimento. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
Per gli Ermellini, difatti, sussisteva un preciso onere, in capo al ricorrente, di richiedere l’autorizzazione al Tribunale di sorveglianza di allontanarsi dalla Comunità per recarsi all’udienza d’appello, il cui avviso gli era stato notificato nelle proprie mani visto che grava sull’imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune (nel caso di specie, dalla comunità terapeutica senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza), l’onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all’udienza (cfr. Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019).
Del resto, per la Corte di legittimità, il legittimo impedimento avrebbe potuto essere utilmente invocato nel caso in cui il ricorrente, una volta reso edotto -tramite regolare notifica, come avvenuto nel caso in esame- dell’udienza d’appello, avesse fatto richiesta al giudice della sorveglianza di voler presenziare all’udienza stessa, non ricevendo, tuttavia, notifica del provvedimento autorizzatorio (cfr. Sez. 2, n. 11265 del 27/01/2022: “la condizione di sottoposizione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ove sia altresì previsto l’obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale, impone all’imputato di fare richiesta al magistrato di sorveglianza dell’autorizzazione a partecipare all’udienza, in quanto vige nei suoi confronti una limitazione della libertà di movimento, sicché sussiste legittimo impedimento nel caso in cui il predetto, non avendo ricevuto notifica del provvedimento autorizzatorio, non sia comparso in udienza»).
D’altronde, si notava come tale orientamento sia stato confermato e non certo smentito dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. U.).
In particolare, nella citata pronuncia, le Sezioni unite hanno, per un verso, parificato gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento, chiarendo che, nell’ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, il giudice che procede deve attivarsi a disporre l’ordine di traduzione (oltre che il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l’udienza già fissata).
Per altro verso, si è però anche chiarito che, qualora «tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all’imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all’udienza poiché, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l’ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l’imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia. L’obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell’interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all’accertamento della regolare costituzione delle parti; ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell’interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, in motivazione, parr. 11 e 11.1.).
Posto che, come già ricordato, dagli atti della Corte d’appello non emergeva la circostanza della restrizione dell’imputato per altra causa, e che all’imputato era stato notificato il decreto di citazione in giudizio, come già visto in precedenza, il motivo era reputato infondato.

3. Conclusioni


Con la decisione in esame, viene affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’imputato, dopo aver ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio e essendo vincolato dall’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune, ha l’onere di agire prontamente per ottenere tale autorizzazione e informare il giudice competente della sua intenzione di partecipare all’udienza.
Ove l’imputato non si attivi in tal senso, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, come invece avvenuto nel caso di specie, dedurre alcun legittimo impedimento di sorta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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