Caduta sulle scale per spegnimento delle luci: responsabilità del condominio

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Non è pienamente responsabile il condominio per la caduta del terzo estraneo al caseggiato nelle scale rimaste completamente al buio a causa dell’improvviso spegnimento delle luci.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di Latina – Sez. II Civ. – Sent. n. 806 del 11/04/2024

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Indice

1. La vicenda

Un condominio veniva citato in giudizio da una terza estranea al caseggiato che, mentre scendeva le scale del palazzo, nel quale si era recata per fare visita alla famiglia, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’improvviso spegnimento delle luci che illuminano le scale condominiali; l’attrice sosteneva che, in conseguenza della brusca caduta, era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticata frattura scomposta regione metafisi diafisaria sinistra (e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico).
Il condominio al quale aveva richiesto di risarcimento dei danni, comunicava di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice; l’attrice riteneva responsabile dell’accaduto il convenuto che, ai sensidell’art.2051 c.c. nella qualità di custode delle scale condominiali, avrebbe dovuto mediante ordinaria manutenzione mantenere in sicurezza l’illuminazione artificiale delle scale. La donna pretendeva la condanna del convenuto al pagamento della somma come quantificata in atti, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche previa personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione.
Il condominio contestava sia la caduta all’interno del condominio convenuto, sia la quantificazione del danno; in ogni caso chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa, per essere mallevato e tenuto indenne dalle richieste dell’attrice.  La compagnia (terza chiamata) chiedeva il rigetto della domanda dell’attrice sul presupposto della estraneità del condominio assicurato ai fatti di causa e della condotta colposa tenuta dalla stessa danneggiata.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. Caduta sulle scale per spegnimento delle luci e responsabilità del condominio: la soluzione

Il Tribunale ha dato parzialmente ragione all’attrice. Come ha notato lo stesso giudicante quest’ultima si trovava nello stabile in visita presso l’appartamento posto al secondo piano; dunque, la vittima, in quanto estranea al condominio, non aveva piena conoscenza dello stato dei luoghi. Lo stesso giudicante ha precisato che l’attrice non avrebbe potuto utilizzare l’ascensore atteso che i condomini sentiti a testimonianza hanno tutti dichiarato che il condominio non ne era dotato. Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, l’assenza di un ascensore all’interno dello stabile e la presenza, ammessa dai testimoni, di diversi condomini ultraottantenni, avrebbe dovuto indurre il condominio ad una maggiore cautela nel programmare il temporizzatore dell’illuminazione delle scale interne per una durata adeguata all’utilizzo in tutta sicurezza, al fine di evitare alle persone in transito la situazione di pericolo, poi verificatasi, rappresentata dal trovarsi a metà scala con la luce spenta. Quanto emerso dall’istruttoria ha indotto il decidente a ritenere che, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, la caduta dell’attrice sia stata causata dall’improvvisa mancanza di luce nelle scale, causata da una non idonea durata del timer di illuminazione nel vano scale, della quale deve risponderne il convenuto condominio, in persona del suo amministratore, quale custode dei beni e servizi comuni, sul quale incombe l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto che l’attrice, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l’ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale, attendendo la riaccensione delle luci, anche richiamando l’attenzione dei condomini. Secondo il giudicante tale condotta incauta ha assunto rilevanza a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, in termini di concorrenza nella causazione dell’evento lesivo nella misura del 50%, con conseguente riduzione del risarcimento del danno.

3. Le riflessioni conclusive

Il condominio è custode dei beni e degli impianti condominiali; dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (Cass., sez. VI, 12/03/2020, n. 7044). Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo. Tuttavia è stato affermato che il comportamento imprudente del danneggiato può arrivare ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento danno (Cass. civ., sez. VI, 28/09/2020, n. 20341). Del resto quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma primo, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018, n. 9146).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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