Con la sentenza 10505/2024, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di autovelox, sottolineando la distinzione tra preventiva approvazione ed omologazione dell’apparecchio. La sentenza è di notevole importanza per l’applicazione della legislazione in materia. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”
Indice
1. La normativa sugli autovelox
In tema di autovelox, il Codice della Strada riporta all’articolo 142 co.6 che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”. L’oggetto della vicenda esaminata è proprio il termine “omologate”, poiché, secondo l’Ente pubblico responsabile dell’apparecchio, il disposto riportato “non specifica in cosa consista tale operazione, dovendo, perciò, desumersene il contenuto sulla scorta del coordinamento sistematico di altre disposizioni normative di riferimento”, e queste normative prescrivono indifferentemente l’approvazione o l’omologazione (art 45, comma 6, e 201, comma i-ter c.d.s.; art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002; parere del Ministero dei Trasporti del 22 marzo 2007, nella
nota del 31 maggio 2017 dello stesso Ministero e, infine, circolare n.8176/2020 dello stesso Ministero). Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”
Nuovo Codice della Strada
Il Codice della Strada annotato e aggiornato con tutte le modifiche normative intervenute fino al 31/12/2023, nonché coordinato con le leggi collegate e completo di pratiche schede e tabelle relative a:› Importi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al CdS› Importi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni alla legge n. 727/1978› Importi delle sanzioni pecuniarie con l’indicazione della norma in cui sono citate› Disposizioni previste dal CdS escluse dall’aggiornamento dell’importo delle sanzioni› Tabella riassuntiva importi sanzioni con riduzione del 30%› Tabella delle patenti› Tabella dei punteggi previsti per la “patente a punti”› Elenco dei reati previsti dal Codice della Strada› Tabella sinottica dei limiti massimi di velocità› Tabella delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione› Tabella delle denominazioni dei Ministeri› Sigle di individuazione delle province› Targhe speciali› Orari di levata e tramonto del sole› Tavole sinottiche di rinvio articolo per articolo dal CdS al Regolamento di esecuzione.Il volume contiene anche il Regolamento di esecuzione annotato, completo delle relative Appendici.Il codice è dotato inoltre di:› Indice analitico-alfabetico› Indice cronologico.
a cura di Paola Martoni | Maggioli Editore 2024
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2. Il caso esaminato
Il caso in esame origina dal Tribunale di Treviso, dove è stata contestata la validità di una multa emessa in seguito al rilevamento di un eccesso di velocità da parte di un autovelox non omologato. Il tribunale ha sostenuto la decisione del Giudice di Pace, rigettando l’appello del Comune e stabilendo che senza l’omologazione, il verbale di accertamento non poteva essere considerato valido.
Come già riportato, il Comune sostiene che il termine “omologazione” non sia sufficientemente specifico, e possa essere intercambiabile con il termine “approvazione”.
3. La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024, ribadisce che l’approvazione non è equiparabile all’omologazione e sottolinea che solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. In particolare, la Corte richiama il “complementare ed esplicativo” art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – che, disciplinando i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.)– contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. Inoltre, si richiama alle sentenze Cass. n. 14597/2021 e Cass. n. 3335/2024.
Secondo il ragionamento della Corte, quindi, l’approvazione è solo un passaggio per ottenere l’omologazione, poiché “consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, mentre “L’omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.
Per questo motivo, la Corte respinge questo ricorso, stabilendo ancora una volta questo principio.
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