Omesso avviso udienza al difensore: cosa comporta?

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Cosa comporta l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.13052 del 12-03-2024

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Indice

1. La questione: l’omesso avviso d’udienza


La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, denunziando la violazione di legge in relazione alla mancata citazione per il giudizio di appello nei confronti di sé medesimo, essendo stato notificato il decreto di citazione per l’udienza di appello non a lui, ma al precedente difensore di fiducia, che era stato revocato dall’assistito. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Antonio Di Tullio, Gabriele Esposito | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., – quando ne è obbligatoria la presenza – e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., perché viene leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c) CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014).

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3. Conclusioni


Con la decisione in esame il Supremo Consesso chiarisce cosa comporta l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, in conformità ad un pregresso indirizzo interpretativo, che l’omissione dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia, nominato tempestivamente dall’imputato, costituisce una nullità assoluta ai sensi degli articoli 178, comma 1, lettera c) e 179, comma 1 del codice di procedura penale, quando la presenza del difensore è obbligatoria, a nulla rilevando la presenza di un sostituto nominato in udienza ai sensi dell’articolo 97, comma 4 del codice di procedura penale.
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà eccepirne la nullità assoluta, come è avvenuto nel caso di specie.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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