Non viola la privacy mantenere nell’archivio storico on line di un giornale un articolo relativo ad una vecchia vicenda giudiziaria contenente i dati personali del condannato.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy
Indice
1. I fatti
Una signora inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che due società, editrici di due testate giornalistiche nazionali, e Google stavano violando la normativa privacy mantenendo on line degli articoli giornalistici che la riguardavano nonché la relativa indicizzazione nei motori di ricerca.
In particolare, la reclamante sosteneva che nel giugno 2021 aveva verificato che digitando sul web il proprio nominativo erano reperibili degli articoli che riguardavano fatti di cronaca giudiziaria risalenti ad alcuni anni prima in cui era stata coinvolta, nonostante la stessa avesse già scontato la relativa pena e il Tribunale competente aveva dichiarato l’estinzione della pena medesima. La reclamante lamentava inoltre che la presenza di tali articoli on line nonostante il tempo passato aveva creato grave danno alla sua vita relazione e lavorativa e che detta presenza non era più giustificata a distanza di così tanto tempo dai fatti.
Conseguentemente, la reclamante chiedeva al Garante di ordinare agli editori di cancellare gli articoli in questione e di ordinare a Google la rimozione degli URL collegati agli articoli in questione che erano reperibili in associazione al proprio nominativo nei motori di ricerca.
Il Garante chiedeva quindi a Google e ai due editori chiarimenti sulla vicenda e se gli stessi volevano spontaneamente aderire alle richieste della reclamante.
Google comunicava di aver provveduto a disporre la rimozione richiesta dalla reclamante con riferimento agli URL oggetto di reclamo.
Uno degli editori comunicava di avere provveduto a disporre la rimozione e la deindicizzazione dell’articolo che riguardava la reclamante a partire dall’agosto 2022.
Infine, l’altro editore faceva presente che l’articolo relativo alle vicende giudiziarie della reclamante era presente nell’archivio storico on line della testata giornalistica e che l’editore non intendeva procedere alla sua rimozione stante la necessità di preservare l’integrità dell’archivio a scopo socio-documentaristico.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:
I ricorsi al Garante della privacy
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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2. Articolo relativo a vecchia vicenda giudiziaria nell’archivio di un giornale: la valutazione del Garante
Preliminarmente, il Garante ha rilevato che al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempre che vengano effettuati nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Inoltre, il Garante ha rilevato – sempre preliminarmente – come il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) trovi applicazione anche nei confronti di Google, per effetto delle attività da questi svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi. Conseguentemente, sussiste la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti nei confronti di Google con riferimento al proprio territorio nazionale.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che il primo editore ha dichiarato di avere provveduto alla rimozione dell’articolo pubblicato dalla sua testata giornalistica, mentre Google ha dichiarato di aver provveduto a disporre la rimozione richiesta con riferimento agli URL oggetto di reclamo in quanto reperibili in associazione al nome dell’interessata. Conseguentemente, il Garante ha ritenuto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti.
Invece, con riferimento alla condotta dell’altro editore, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento dei dati personali dell’interessata, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, è stato effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articolo. Conseguentemente, il trattamento dati compiuto a suo tempo dall’editore era lecito.
In secondo luogo, il Garante ha accertato che detto articolo è adesso contenuto all’interno dell’archivio on-line del giornale ed ha precisato al riguardo che l’archivio on-line di un giornale presenta in sé un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva.
A tal proposito, secondo il Garante, mette conto rilevare che il GDPR ha previsto la protezione dell’archivio storico giornalistico, pur riconoscendo delle garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati mediante la predisposizione di misure idonee ad assicurare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto che il mantenimento dell’articolo giornalistico all’interno dell’archivio storico on line possa ritenersi un trattamento lecito.
3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto di non poter adottare alcun provvedimento nei confronti di Google e nei confronti del primo editore, che si sono conformati alla richiesta della reclamante, nonché di considerare infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo nei confronti del secondo editore.
In conclusione, però, il Garante ha precisato che, allo stato attuale, non vi sono delle specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino il fatto che l’articolo in questione possa essere reperito al di fuori dell’archivio dell’editore. Ciò in quanto le informazioni ivi contenute sono attinenti ad una vicenda giudiziaria risalente, per la quale l’interessata è stata condannata a quattro anni di reclusione, rispetto cui la pena inflitta è stata scontata dalla reclamante ed è stata poi dichiarata estinta con provvedimento del Tribunale competente.
In considerazione di ciò, posto che l’intervento di deindicizzazione compiuto da Google produce il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato, ma che detto contenuto resta tuttavia reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse e/o ulteriori nonché tramite gli altri motori di ricerca, il Garante ha ritenuto opportuno che sia l’editore stesso ad adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo medesimo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano. Conseguentemente, ha ordinato al predetto editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato nel reclamo tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo.
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