Il Concordato Liquidatorio Semplificato: analisi giuridica

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Il Concordato Liquidatorio Semplificato (CLS) rappresenta una significativa innovazione introdotta dal Decreto-Legge n. 118 del 2021, successivamente convertito con modifiche dalla Legge n. 147 del 2021, poi confluita all’interno del CCII .
Si tratta di uno strumento pensato per agevolare il superamento della crisi d’impresa attraverso la predisposizione di un piano di liquidazione del patrimonio aziendale volto alla soddisfazione dei creditori.
Sul tema, consigliamo il volume Formulario commentato del sovraindebitamento, che raccoglie oltre 25 formule commentate, modelli di Omologhe e giurisprudenza

Indice

1. Perché si chiama “Concordato semplificato”?


Il concordato semplificato è stato denominato così per alcune caratteristiche chiave che lo tengono ben distinto rispetto al concordato preventivo[1]:

  • non prevede una fase di ammissione;
  • esclude il ruolo del commissario giudiziale, sostituito dall’ausiliario;
  • non richiede l’intervento del giudice delegato;
  • non riconosce il diritto di voto ai creditori;
  • non richiede al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfazione ai chirografari.

La mancanza del diritto di voto ai creditori non è una novità nel panorama concorsuale italiano, poiché omologazioni coatte erano già previste in diversi contesti, come nel settore bancario, assicurativo, nella liquidazione coatta amministrativa, e nel caso del piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). Sul tema, consigliamo il volume Formulario commentato del sovraindebitamento, che raccoglie oltre 25 formule commentate, modelli di Omologhe e giurisprudenza.

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato del sovraindebitamento

Il presente volume raccoglie oltre 25 formule commentate, modelli di Omologhe e giurisprudenza e rappresentare uno strumento di ausilio per tutti coloro che si occupano di sovraindebitamento.Questa II edizione è aggiornata con le misure protettive del patrimonio, l’esdebitazione del debitore incapiente, il concordato minore, la cessione dei crediti in blocco e il superamento del limite di finanziabilità.Il Formulario prevede una prima parte che illustra come ci si può “indebitare”, con analisi di tematiche di riferimento.La seconda parte riguarda la procedura di sovraindebitamento, con commenti funzionali. Infine una sezione dedicata alle Omologhe.L’Opera spazia dall’esame della crisi di impresa alle situazioni di criticità di soggetti non imprenditori, proponendo soluzioni, indicazioni strategiche e formule articolate, scaturite dallo studio e dalla diretta esperienza professionale dell’Autrice.Il Formulario è disponibile anche online in formato editabile e stampabile.Rosanna CafaroAvvocato Cassazionista. Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi. Formatore Onorario decentrato per i Magistrati. Esperto in ADR. Coordinatore Nazionale Unità Territoriali e Addetto Stampa Nazionale di ADUC-Funzione sociale. Formatore accreditato CNF in materia di diritto bancario e finanziario. Mediatore in materia di consumo e bancaria, PDG Ministeriale n. 902 del 19.7.2012. Autrice di oltre 40 pubblicazioni in materia consumeristica, diritto bancario e finanziario.

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2. Carattere residuale e presupposti di accesso


È essenziale chiarire la natura residuale del CLS. Non si tratta infatti di una procedura concorsuale ordinaria, bensì dell’approdo finale cui si giunge a seguito del fallimento della composizione negoziata della crisi. In altre parole, l’imprenditore può accedere al CLS solo dopo aver tentato, senza esito positivo, di trovare un accordo con i creditori nell’ambito della composizione negoziata.
L’articolo 25-sexies[2] CCII del Decreto legislativo 14 gennaio 2019, n.14 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” stabilisce che il concordato semplificato non è una procedura autonoma, ma mediata. Gli imprenditori, sia commerciali che agricoli, sopra o sotto la soglia, non possono depositare direttamente la domanda di omologazione del concordato semplificato. Questo deposito è subordinato all’esperimento preventivo della composizione negoziata.
Tuttavia, non è sufficiente il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto. È essenziale che il facilitatore abbia identificato concrete prospettive di risanamento e che la composizione negoziata sia stata avviata, anche se le soluzioni si sono rivelate impraticabili.
L’esperto deve dichiarare nella relazione finale che le trattative si sono svolte correttamente e in buona fede. Se i requisiti sono soddisfatti, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni insieme al piano di liquidazione. Questo piano deve essere accompagnato dai documenti richiesti dall’articolo 39 CCII.

3. Documenti da Depositare


I documenti richiesti dall’articolo 39 CCII.

  • relazione finale dell’esperto;
  • proposta di concordato per la cessione dei beni;
  • piano di liquidazione.

4. Vantaggi del Concordato Liquidatorio Semplificato

  • Snellezza procedurale e riduzione dei costi: Il CLS si caratterizza per la sua rapidità e per la limitatezza degli oneri economici rispetto al concordato fallimentare. La procedura è infatti priva di fasi complesse come l’ammissione e l’affidamento, e prevede un ridotto coinvolgimento di professionisti esterni . Ciò si traduce in un notevole vantaggio per le imprese in crisi, alle prese con problemi di liquidità e spesso impossibilitate a sostenere i costi elevati di procedure concorsuali più articolate. Ad esempio, un’impresa di ristorazione con problemi finanziari potrebbe trarre un enorme beneficio dalla celerità del CLS. Riducendo i tempi e i costi burocratici, la procedura consente di chiudere rapidamente l’attività e liberare risorse da destinare al pagamento dei creditori, come fornitori e dipendenti.
  • Opportunità di stralcio dei debiti per premiare l’imprenditore che si è attivato tempestivamente al fine di risolvere la crisi d’impresa;
  • incentivo esercitabile nei confronti dei creditori per indurli a partecipare attivamente alle trattive e definire la composizione con un accordo negoziale che garantirebbe loro un soddisfacimento maggiore rispetto all’ipotesi del concordato semplificato all’esito del quale potrebbe aver luogo uno stralcio pressoché totale dei loro crediti.

5. Procedimento del Concordato Semplificato: Dal Ricorso all’Omologazione


Esaminiamo le tappe del procedimento del concordato semplificato, con riferimento ai provvedimenti recenti sulle misure protettive:
presentazione del Ricorso: La proposta di omologazione del concordato semplificato viene presentata con ricorso al Tribunale competente entro sessanta giorni dal deposito della relazione finale dell’esperto. Il Tribunale del luogo di COMI riceve il ricorso, comunicandolo al pubblico ministero e pubblicandolo nel registro delle imprese, data cui si collegano gli effetti successivi.
Effetti della Pubblicazione: Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i crediti sorti durante la procedura sono prededucibili. L’imprenditore subisce il “spossessamento attenuato”, e si impedisce ai creditori di acquisire diritti di prelazione. Le ipoteche giudiziali e le formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi diventano inefficaci.
Trattamento dei Crediti: I creditori privilegiati non soddisfatti concorrono con i chirografari per il resto dell’attivo. In caso di frode, l’ausiliario riferisce al Tribunale per revocare il decreto di convocazione.
Misure Protettive: Non specificate nel testo, le misure protettive potrebbero applicarsi per analogia agli articoli 54 e 55 del CCII, richiedendo un’espressa istanza dall’imprenditore, evitando azioni esecutive durante la procedura.
Il Tribunale, valutata la proposta, nomina un ausiliario che deposita il parere sull’attuabilità del piano non prima di quarantacinque giorni dall’udienza.

Concordato Liquidatorio Semplificato: Massime e Procedimenti Giudiziari
– Tribunale di Ivrea, il 27 maggio 2022 Pres. Bevilacqua. Est. Petronzi
Nell’ambito del Concordato Liquidatorio Semplificato, il Tribunale di Ivrea, il 27 maggio 2022 (Pres. Bevilacqua. Est. Petronzi), ha delineato importanti parametri:
Il Tribunale può richiedere al proponente chiarimenti sulla buona fede durante le trattative e sulla possibilità di azioni revocatorie, risarcitorie o restitutorie, nell’ottica dell’omologazione.
Il Tribunale ordina la comunicazione della proposta, del parere dell’ausiliario e della relazione finale dell’esperto ai creditori, garantendo il contraddittorio e fissando l’udienza di omologazione. Questa comunicazione permette ai creditori di opporsi, se necessario .
L’omologazione è subordinata alla valutazione del Tribunale sulla regolarità del procedimento, l’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione. Il Tribunale deve garantire che la proposta non danneggi i creditori e che sia più vantaggiosa della liquidazione giudiziale .
Una volta omologato, il Concordato diventa vincolante per i creditori, tutelando i loro diritti. Gli strumenti di tutela includono la possibilità di reclamo e ricorso per cassazione contro il decreto di omologa .
La fase successiva coinvolge l’esecuzione del piano e, in caso di risoluzione, si procede all’apertura della liquidazione giudiziale .
Queste massime delineano i presupposti, i procedimenti e le garanzie offerte dal Concordato Liquidatorio Semplificato, come chiarito dalla giurisprudenza recente.
-Trib. Torino, 4 gennaio 2024, Pres. Giusta, Est. Mussa
Il Tribunale di Torino, il 4 gennaio 2024, ha affrontato la questione della verifica della ritualità e ammissibilità del Concordato Semplificato. Questo strumento, definito come soluzione extraconcorsuale del dissesto, è riservato al debitore che non è riuscito a raggiungere un accordo con i creditori.
Durante la fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, come previsto dall’art. 25 sexies ss. D.Lgs. n. 14/2019, il Tribunale deve esaminare due aspetti cruciali:
Prospettive di Risanamento: È essenziale che l’esperto abbia identificato chiaramente prospettive di risanamento all’inizio del processo, evitando l’abuso di questa procedura.
Correttezza e Buona Fede delle Trattative: Poiché non c’è votazione dei creditori, è fondamentale che le trattative si svolgano con correttezza e buona fede. Questo requisito trova la sua importanza nella corretta interlocuzione con il ceto creditorio durante la composizione negoziata.
Questi criteri sono fondamentali per garantire l’integrità e l’efficacia del Concordato Semplificato, consentendo una procedura più celere rispetto alle alternative concorsuali

Note

  1. [1]

    È importante distinguere il concordato semplificato dal concordato ordinario. Mentre quest’ultimo richiede una fase di ammissione, la partecipazione del commissario giudiziale e del giudice delegato, una fase di votazione dei creditori, un accordo tra creditori e debitore, e rappresenta una procedura autonoma, il concordato semplificato non presenta tali caratteristiche.

  2. [2]

    L’articolo 25-sexies del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” integrato dal D.Lgs. 83/2022 introduce il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e indica che:
    Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
    L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.
    Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L’ausiliario fa pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All’ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
    Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario ai sensi del comma 3 e l’udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.
    Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
    Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 247.
    Contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario. Ai fini di cui all’articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.

Avv. Monica Mandico

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