Mancata concessione in godimento di parte accessoria: nullità del contratto di locazione?

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La mancata concessione in godimento di una parte accessoria e precaria del bene pattuito rende nullo il contratto di locazione stipulato?

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Tribunale di Monza – Sez. II Civ. – Sent. n. 2399 del 02/11/2023

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Indice

1. La fattispecie

A fronte della notifica del decreto ingiuntivo con cui veniva chiesto il versamento del canone e delle spese accessorie parte conduttrice proponeva ricorso in opposizione avanti al Tribunale di Monza per dichiarare la nullità del contratto di locazione stipulato. In particolare, la società conduttrice che aveva esercitato la propria attività di servizi in uno spazio del Centro Commerciale lamentava di non aver mai avuto a disposizione un locale di pochi metri quadri adibito a bagno esclusivo come previsto dal contratto. Nel costituirsi l’opposta eccepiva come relativamente al locale bagno la mancata consegna dello stesso era stata ininfluente per l’efficacia della locazione visto che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che il locatore potesse chiedere la restituzione dello stesso in ogni momento e a propria discrezione e che comunque nella più ampia struttura in cui era presente l’immobile locato era presente un locale con medesima destinazione benché comune a più operatori.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione:

2. Il quesito

. Il Giudice del Tribunale di Monza è stato chiamato a pronunciarsi se la mancata concessione di un locale bagno di pochi metri quadrati annesso al punto vendita potesse essere considerato motivo per dichiarare la nullità del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo.

3. Mancata concessione in godimento di parte accessoria e nullità del contratto di locazione: argomentazioni e motivazioni

Il Giudice del Tribunale di Monza, interpretando la relativa clausola contrattuale, ha ritenuto che fosse chiara la volontà delle parti di considerare il locale da adibire a bagno esclusivo come un elemento irrilevante ai fini della quantificazione del canone pattuito.
Ciò in ragione del fatto che la messa a disposizione di detto locale accessorio, oltre ad essere precaria, non aveva inciso sulla volontà negoziale della società conduttrice.
In particolare, l’adito Giudice giungerebbe a tale valutazione considerando che l’ammontare del canone contrattualmente previsto risulterebbe conforme allo spazio di cui era stata, invece, concessa la disponibilità per l’esercizio dell’attività commerciale.
Alla luce di detta considerazione parte conduttrice è stata ritenuta obbligata al versamento del canone e spese accessorie indicate nel decreto ingiuntivo notificato e, pertanto, l’opposizione proposta è stata integralmente rigettata.

Avv. Fornasier Alex

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