Tasso Euribor: la Cassazione del 3 maggio (pdf in allegato e corso di formazione)

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La recente sentenza della Cassazione italiana, emessa il 3 maggio 2024, ha apportato chiarimenti significativi riguardo l’applicazione del tasso Euribor nei contratti finanziari, toccando tematiche legate alla concorrenza e alla validità dei contratti sotto l’influenza di pratiche anticoncorrenziali. Ecco un’analisi delle implicazioni di tale sentenza. A questo genere di contratti si dedica il volume “I contratti e le nuove tutele dei consumatori”, a cui rimandiamo per approfondimenti.
Per un altro interessante caso in materia di Euribor consigliamo l’articolo: Accordo manipolativo del tasso Euribor: contratto nullo

Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n.12007 del 3-05-2024

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Indice

1. La vicenda


Elrond NPL 2017 S.r.l., rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A., ha intimato a Neemias S.r.l. un precetto di pagamento per un importo di € 119.079,64, derivante da un contratto di mutuo ipotecario inizialmente stipulato con il Credito Valtellinese S.c.r.l. Elrond sostiene di essere diventata cessionaria del credito. Neemias S.r.l. ha reagito presentando opposizione all’esecuzione secondo l’articolo 615, comma 1, del codice di procedura civile, ma la loro opposizione è stata respinta dal Tribunale di Busto Arsizio e successivamente la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Neemias S.r.l. ha quindi presentato ricorso basandosi su tre motivi. Elrond NPL 2017 S.r.l. ha resistito con un controricorso. Durante una riunione in camera di consiglio il 25 ottobre 2023, è stata decisa la trattazione in pubblica udienza, come indicato nell’ordinanza interlocutoria numero 30610 del 3 novembre 2023. Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie in conformità all’articolo 378 del codice di procedura civile. A questo genere di contratti si dedica il volume “I contratti e le nuove tutele dei consumatori”, a cui rimandiamo per approfondimenti.

FORMATO CARTACEO

I contratti e le nuove tutele dei consumatori

Il volume si propone, con un taglio pratico e operativo, di esplorare le principali aree di interesse correlate ai rapporti contrattuali B2C, ovverosia quelli caratterizzati dalla presenza di un consumatore e dal conseguente squilibrio negoziale tra le parti. Ampio spazio è dedicato ai nuovi contratti con i consumatori, aventi ad oggetto i beni e i servizi digitali, nonché alle prospettive consumeristiche delle piattaforme dei social network. A completamento dell’analisi sostanziale e dei relativi risvolti pratici, l’opera tratta delle forme di tutela del consumatore, fornendo uno strumento organico in materia di contratti consumeristici. Carlo Edoardo Cazzato Avvocato, Partner di Orsingher Ortu Avvocati Associati e responsabile della practice di diritto antitrust. Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha conseguito un Postgraduate Diploma in EU Competition Law e un LL.M. in International Business Law, rispettivamente presso il King’s College London e la De Montfort University of Leicester. È Non Governmental Advisor della DG Competition della Commissione europea, nonché professore a contratto di diritto antitrust presso l’Università Mercatorum. Ha maturato particolare esperienza nei settori regolati, quali tlc, media, energy e farmaceutico, assistendo clienti nazionali e internazionali dinanzi all’AGCM, alla Commissione europea, al Giudice amministrativo e a quello ordinario, nonché alle Corti comunitarie in relazione a ogni genere di criticità antitrust o consumeristica. È presente nelle principali legal directories italiane e internazionali quale esperto di competition law ed è autore e/o curatore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e dei consumatori, tra cui un’opera monografica (Le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust, Torino, 2018) e un trattato (Diritto antitrust, Milano, 2021). Marta Arenaccio, Marta Bianchi, Carlo Edoardo Cazzato, Alfonso Contaldo, Maria Grazia D’Auria, Michele Iaselli, Teodora Pastori, Davide Piazzoni, Giovanni Scoccini, Marta Zilianti

Carlo Edoardo Cazzato | Maggioli Editore 2022

2. La decisione: applicazione del tasso Euribor nei contratti finanziari


La Corte ha stabilito che non è necessario un ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni Unite, nonostante l’argomentazione dettagliata presentata dal Procuratore Generale, noto per la sua esperienza come uno dei migliori giudici fallimentari d’Italia. Questa decisione indica una sufficiente chiarezza nel quadro giuridico attuale per trattare la questione senza bisogno di ulteriori elaborazioni.
ìLa sentenza riconosce che gli utenti finali possono invocare violazioni della concorrenza, facendo riferimento alla decisione delle SS.UU. del 2005 (n. 2207/2005). Questo punto amplia la protezione degli utenti nei confronti di pratiche anticoncorrenziali, garantendo una maggiore equità nel mercato finanziario.
Il collegamento funzionale, come definito dalla decisione SS.UU. del 2021 (n. 41994/2021), sussiste quando almeno uno dei contraenti è consapevole dell’intesa anticoncorrenziale e intende trarne vantaggio. La sentenza specifica che il riferimento all’Euribor può diventare illecito solo se c’è una consapevolezza e intenzionalità di riferirsi a un parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali. Questo implica che le parti o almeno una di esse deve essere a conoscenza dell’alterazione e dei suoi effetti, e che tale conoscenza deve riflettersi nel contratto.
Interessante è il riferimento fatto alla “omnibus fideiussioni” delle SS.UU., estendendo il principio anche ai mutui Euribor. Questo è applicabile specificatamente nel caso in cui il mutuante sia una delle banche coinvolte nella manipolazione del tasso, come Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale e Credit Agricole. La sentenza estende questo principio anche ai contratti finanziari derivati stipulati con queste banche.
Infine, per quanto riguarda la nullità dei contratti, compresi mutui, leasing e derivati, con tutte le altre banche, la sentenza chiarisce che non è necessario ricorrere alla normativa Antitrust, ma sono applicabili i rimedi ordinari previsti dal codice civile (artt. 1346 e 1418 cc). Questo punto è stato sollevato nel corso del ricorso, dove si è argomentato che il collegamento funzionale non dovrebbe essere interpretato in maniera strettamente analoga alla precedente decisione SS.UU., ma che dovrebbe, in alternativa, considerarsi nullo il contratto di mutuo a causa della compromissione del parametro Euribor.

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3. La massima della sentenza


“Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma”.

Avv. Monica Mandico

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