Il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, strutturato in dieci articoli, è stato varato in attuazione della delega in materia di disabilità relativamente alla “riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità”, in coerenza ai principi e ai criteri direttivi individuati dall’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021 n. 227.
Indice
1. Accessibilità e inclusione: i valori cardine della riforma
In attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità”, il cui contenuto verrà di seguito sintetizzato a grandi linee, enucleandone le disposizioni più salienti.
L’articolato normativo ̶ che reca in sé la finalità di garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto costituzionale, europeo e internazionale in materia ̶ calibra, in primo luogo, la portata della nozione di “accessibilità”, che viene intesa quale l’accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille, in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.[1]
All’interno del decreto de quo, inoltre, il legislatore delegato si è attenuto ai principi e ai criteri che contemplano, tra gli altri, la previsione dell’individuazione[2], presso ciascuna amministrazione, di una figura dirigenziale ovvero di altra ad essa equiparata, di maturata esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che sia preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte della citata platea di riferimento, nell’ambito del piano integrato di attività e organizzazione.[3]
Nondimeno, facendo seguito a quanto prescritto in sede di legge delega[4], anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, il decreto in parola, all’art. 4, ha altresì contemplato nel novero degli obiettivi di produttività delle amministrazioni, quelli precipuamente finalizzati a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.
A tal fine, è stato stabilito non solo che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti circa i profili riguardanti le possibilità di accesso e l’inclusione sociale della platea di riferimento, ma anche che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità venga annoverato tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance dirigenziale (cfr., art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 222/2023).
Ancora, il dettato normativo della legge delega[5], recepito dall’art. 6 decreto in oggetto, ha introdotto la previsione della nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro[6], anche al fine di garantire l’accomodamento ragionevole[7].
2. Le novità sul fronte dei servizi pubblici: tutela dei disabili
Sul fronte dei servizi pubblici, le nuove previsioni segnano senz’altro un cambio di passo nella tutela dell’accessibilità e dell’inclusione sociale dei destinatari dell’intervento legislativo in esame.
Invero, i principi della legge n. 227/2021 volti a statuire l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi[8], di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori, trovano la loro declinazione all’art. 7 del decreto legislativo n. 222/2023, laddove viene previsto che nella carta dei servizi debbano essere esplicitati chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o autorità di controllo preposte.
Per la stessa ratio, il decreto offre alle persone con disabilità un importante strumento di tutela dei propri interessi in materia, estendendo il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, anche all’ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente[9].
Il provvedimento si chiude con una clausola di invarianza finanziaria e con le consuete disposizioni di rito circa la pubblicazione e l’entrata in vigore.
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Note
- [1]
Art. 1, comma 2, D. Lgs. 222/2023.
- [2]
Art. 2, comma 2, lett. e), n. 1 L. 227/2021 nonché Art. 3, comma 1, D. Lgs. cit.
- [3]
Art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- [4]
Art. 2, comma 2, lett. e), n. 3 e ss., L. cit.
- [5]
Art. 2, comma 2, lett. e), n. 6, L. cit.
- [6]
Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- [7]
Art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
- [8]
Art. 2, comma 2, lett. e), n. 7 L. cit.
- [9]
Art. 2, comma 2, lett. e), n. 8 L. cit. nonché Art. 8, D. Lgs. cit.
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