Decreto Disabilità in GU: novità sulle definizioni e sulle regole

Lorena Papini 16/05/24
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Il Decreto Legislativo del 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, introduce importanti novità in materia di disabilità. Conformandosi alla legislazione internazionale, viene definita la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

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Indice

1. Finalità del Decreto Disabilità


L’obiettivo principale del decreto è garantire il riconoscimento della condizione di disabile, per rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni necessari al pieno esercizio dei diritti civili e sociali su base di uguaglianza con gli altri. E’ anche necessario per l’adeguamento della legislazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009.

2. Definizioni e cambiamenti


Il decreto precisa una terminologia di base, includendo la sostituzione della parola «handicap» con condizione di disabilità», e «persona handicappata» con «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile».
Condizione di Disabilità: Una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che può ostacolare la piena partecipazione nei contesti di vita.
Persona con Disabilità: Definita dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.
ICD: Classificazione Internazionale delle Malattie.
Profilo di Funzionamento: Descrizione dello stato di salute di una persona considerando le funzioni corporee, le attività e la partecipazione.
Sostegni: Servizi, interventi, prestazioni e benefici per migliorare le capacità e l’inclusione della persona.

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3. Modifiche alla legge 104/1992


Il decreto modifica l’articolo 3 della legge 104/1992, ridefinendo chi è considerato persona con disabilità e i relativi diritti ai sostegni necessari per la partecipazione sociale.

4. Procedimento valutativo di base


La valutazione di base mira a riconoscere la condizione attraverso:
-L’accertamento dell’invalidità civile.
-L’accertamento della cecità civile e della sordità civile.
-La valutazione delle necessità di sostegno.
Il procedimento di valutazione di base è attivato su richiesta dell’interessato tramite la trasmissione telematica di un certificato medico. Questa valutazione è effettuata da un’unità di valutazione di base composta da medici e professionisti sanitari, integrata con un rappresentante delle associazioni di disabili.

5. Accomodamento ragionevole


Il decreto introduce il concetto di “accomodamento ragionevole” per garantire che le persone con disabilità possano godere di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri. L’accomodamento ragionevole prevede l’adozione di misure e adattamenti necessari, pertinenti e appropriati che non impongano un onere sproporzionato.

6. Progetto di vita individuale


Il decreto promuove l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, basato sui desideri, aspettative e preferenze della persona con disabilità. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita, sviluppare tutte le potenzialità della persona e permettere la scelta dei contesti di vita e la partecipazione in condizioni di pari opportunità.

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