Bullismo: lungo silenzio interrotto con una prima tutela legislativa

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Approfondimento sull’intervento legislativo contro bullismo e cyberbullismo.

Indice

1. L’apparente contraddizione del passato: il bullismo privo di tutela a fronte del cyberbullismo disciplinato dal legislatore

Con l’approvazione all’unanimità da parte della Camera dei deputati della proposta di legge bipartisan in tema di disposizioni e delega al Governo in materia di contrasto e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il legislatore ha finalmente colmato un vuoto di tutela che a lungo ha afflitto il bullismo tout court all’interno dell’ordinamento giuridico.
Posto, infatti, che nell’attuale legislazione penale non esiste né il reato di bullismo né il reato di cyberbullismo, in quanto ad essere penalmente sanzionati sono le varie condotte che di volta in volta possono essere ricondotte a tali concetti criminosi [1] (per il bullismo si pensi alle percosse, alle lesioni personali o alle minacce, mentre invece per il cyberbullismo si consideri il cd. revenge porn, l’estorsione telematica o le molestie online), la differenza che fino ad ora è intercorsa tra gli stessi è consistita nel fatto che mentre il primo è stato fino ad ora sostanzialmente ignorato dal legislatore, il secondo è stato invece attenzionato da un’apposita legge ad hoc: la Legge n. 71/2017, difatti, prevede una serie di misure di carattere preventivo per la prevenzione e il contrasto del solo cyberbullismo (come ad esempio la predisposizione di linee guida predisposte dal Miur, l’attribuzione di poteri al dirigente scolastico che giunga a conoscenza di episodi di bullismo telematico oppure l’introduzione dell’istanza di ammonimento da parte del questore indirizzata al cyberbullo) [2], in quanto durante i lavori parlamentari tale fenomeno è stato ritenuto più imminente e pericoloso rispetto al bullismo tradizionale [3].
La situazione è quindi risultata a lungo paradossale a causa della discrepanza tutelativa tra le due forme di bullismo, in un contesto all’interno del quale il cyberbullismo, ovvero quello disciplinato dal legislatore, ha fatto il suo ingresso nei paesi tecnologicamente all’avanguardia soltanto qualche decade orsono, mentre invece il bullismo tradizionale, quello non regolato dallo stesso fino ad ora, ha rappresentato un fenomeno di devianza giovanile da tempo ben addietro [4].

2. Un’attenzione sempre più accentuata anche al bullismo

Nonostante tale situazione, vi è tuttavia da affermare come con il passare del tempo anche il bullismo tradizionale sia stato attenzionato in maniera crescente [5].
In primo luogo, si segnala come le ultime linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ovvero le prescrizioni e i consigli pratici indirizzati ai singoli istituti scolastici che il Miur è tenuto a predisporre a cadenza biennale sulla base della L. n. 71/2017, contengano de facto anche misure rivolte o applicabili al bullismo tradizionale.
In secondo luogo, si deve constatare la presenza di un numero sempre più ampio di progetti, strategie ed iniziative che hanno come scopo quello di prevenire e arginare il bullismo [6]; tali forme di intervento non legislativo sono state perseguite anche a livello istituzionale e a testimonianza di ciò non può certamente non essere menzionata l’istituzione della Piattaforma Elisa nel 2018 che possiede tra le tante finalità quella di predisporre corsi anti-bullismo e di fungere da raccordo digitale per i progetti e le iniziative di prevenzione e repressione delle varie forme di bullismo.
In terzo e ultimo luogo, vi è da rilevare come, soprattutto negli ultimi anni, si è registrata la presenza di molteplici proposte di legge che hanno riportato alla luce il problema del vuoto di tutela lasciato dal legislatore per la disciplina del bullismo tradizionale. A tal proposito si segnala come le ultime proposte di legge abbiano proposto le introduzioni più disparate: dalla punizione del bullismo e del cyberbullismo per il tramite delle condotte riconducibili agli atti persecutori ex art. 612 bis c.p. all’espansione delle misure previste dalla L. n. 71/2017 al bullismo telematico, fino a giungere all’introduzione dell’apposito di reato di bullismo e cyberbullismo per il tramite dell’introduzione dell’art 612 bis 1 c.p. [7].
Tali proposte di legge sono state analizzate, accorpate con le dovute cesure e fatte confluire all’interno di un testo unico [8] che, dopo una modifica attuata dal Senato della Repubblica, è stato approvato all’unanimità dalla parte della Camera dei deputati facendolo tramutare in legge e colmando così il lungo vuoto di tutela lasciato.

3. La svolta legislativa e le novità introdotte

Prendendo in considerazione le novità introdotte dalla nuova legge di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed esaminando specificatamente il bullismo tradizionale, vi è preliminarmente da segnare come la nuova normativa in esame si presenta strutturalmente suddivisa in tre cardini principali che riguardano, rispettivamente, le modifiche apprestate alla L. n. 71/2017, le modifiche al R.D.L. n. 1404/1934 e gli elementi di novità propri di tale legge.
Quanto, in primo luogo, alle modifiche introdotte nella L. n. 71/2017, vi è primariamente da tenere in considerazione la modifica dell’art. 1 co. 1 che ora stabilisce la prevenzione e il contrasto sia del bullismo che del cyberbullismo come obiettivo della presente disciplina, nonché l’introduzione dell’art. 1 co. 1 bis recante la definizione di bullismo tradizionale sulla falsariga di quanto contenuto nella definizione di bullismo telematico al comma successivo; in particolare, tale comma sancisce ora che «per “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,  istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni». Tale definizione, in particolare, colma un vuoto normativo di particolare rilievo, in quanto ora il giudice ha a disposizione un ventaglio di condotte penalmente rilevanti (come l’istigazione al suicidio, le minacce, il furto o il danneggiamento) che legalmente possono rientrare nell’ipotesi di bullismo tradizionale.
Proseguendo con l’analisi delle modifiche attuate alla L. n. 71/2017, oltre ad un generale allargamento dell’operatività delle misure compatibili inizialmente previste per il solo cyberbullismo, degne di nota risultano, dal punto di vista dei singoli istituti scolastici, l’introduzione dell’obbligo di adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché la possibilità di attivare servizi di sostegno psicologico in ogni scuola di ordine e grado al fine di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio.
Venendo, in secondo luogo, alle modifiche introdotte al R.D.L. n. 1404/1934, preme qui analizzare le modifiche introdotte all’art. 25 dello stesso in tema di procedimento e applicazione delle misure rieducative. Più nello specifico, la disciplina del procedimento di applicazione delle misure rieducative prevede ora che il pubblico ministero, nel caso in cui abbia notizia di un minore che tiene condotte aggressive (tra le quali rientrano certamente quelle riconducibili al bullismo) o che possa essere ritenuto irregolare per la condotta o per il carattere, possa proporre un percorso di mediazione o chiedere al tribunale per i minorenni, dopo aver sentito il minore congiuntamente ai genitori o agli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo. I contenuti e il controllo sul corretto andamento del progetto di intervento educativo sono affidati ai servizi sociali i quali, almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto medesimo, sono tenuti a trasmettere al giudice del tribunale per i minorenni una relazione recante l’andamento e l’esito dello stesso. Viene infine disposto che il giudice, sulla base della relazione medesima, possa disporre, alternativamente, la conclusione del procedimento di applicazione della misura rieducativa, la continuazione o l’adozione di un nuovo progetto di intervento educativo, l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali oppure il collocamento temporaneo del minore in una comunità come extrema ratio, ovvero quando le altre misure paiono inadeguate.
In terzo e ultimo luogo, si segnala come sia stata disposta una delega al Governo per l’adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di una serie di decreti legislativi per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, tra cui il potenziamento del numero pubblico Emergenza infanzia 114 e l’obbligo dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) di svolgere rilevazioni a cadenza biennale sui fenomeni in esame per individuarne la consistenza e i soggetti maggiormente a rischio.
Pare infine il caso di segnalare, quali ultime novità principali, l’istituzione della Giornata del Rispetto, fissata il 20 gennaio di ogni anno, nonché l’adeguamento con regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. n. 249/1998 e del patto di corresponsabilità (art. 17 bis D.P.R. medesimo) ai principi di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni riconducibili al bullismo tradizionale.

4. Conclusioni

Con tale novità legislativa, è possibile notare in conclusione come il legislatore abbia finalmente colmato il vuoto di tutela nei confronti del bullismo, con ciò cogliendo inoltre l’occasione, da una parte, per introdurre novità anche per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, e dall’altra parte, per modificare alcuni profili problematici che affliggevano la legislazione pre-riforma.

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Note

  1. [1]

    Cfr. Perrone Bergonzi, M., Cyberstalking e cyberbullismo. La minaccia viene dal web, Giuffrè editore, Milano, 2022, p. 83.

  2. [2]

    Per un approfondimento sul punto cfr., ex multis, Grandi, C., Il “reato che non c’è”: le finalità prevendite della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo, in Studium Iuris, fasc. 12/2017, p. 1441 ss.; Tripiccione, D., Bullismo e cyberbullismo, in Macrillò, A. (a cura di), Il minore vittima e autore di reato. Fattispecie incriminatrici, sanzioni e trattamento processuale, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, pp.  165-167; Lupo, E., La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale, in Diritto di Famiglia e delle Persone, fasc. 3/2019.

  3. [3]

    Cfr. sul punto Sellaroli, V., Il nuovo reato di cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), in Il Penalista, Giuffrè editore, Milano, 2017, p. 12.

  4. [4]

    Cfr. Pennetta, A.L., Ziliotto G. (con il contributo di), Bullismo cyberbullismo e nuove forme di devianza, Giappichelli, Torino, 2019, p. 12.

  5. [5]

    Per una visione d’insieme sul fenomeno anche pre – promulgazione della L.n. 71/2017, cfr.  op, ult., cit., pp. 6-7.

  6. [6]

    Cfr. Colombo, C., Il bullismo, un terreno di verifica per la devianza minorile, Cedam, 2023, pp. 175-179.

  7. [7]

    Cfr. sul punto le proposte di legge n. 536/2022, n. 891/2023, n. 910/2023

  8. [8]

    Nello specifico, Testo unico n. 536-891-910 B.

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