La valutazione della magistratura di sorveglianza differisce da quella compiuta dal giudice di cognizione. Per approfondimenti sul tema delle misure cautelari personali consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale
1. La questione: la valutazione
Il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava una misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa ad un detenuto, evaso dall’abitazione e postosi spericolatamente alla guida di un motoveicolo.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva.
In particolare, secondo il legale, nel processo a carico del ricorrente intentato per l’evasione, era stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che il comma 9 dell’art. 47-ter Ord. pen esclude la revoca in caso di fatto di evasione di lieve entità. Per approfondimenti sul tema delle misure cautelari personali consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio, evidenziando prima di tutto che, se è vero che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015), a loro avviso, doveva rilevarsi come, nel caso si specie, il Tribunale di sorveglianza avesse congruamente argomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivo messo in atto, anche alla luce delle giustificazioni rese dal condannato poiché questi, evadendo, si era posto alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata, condotto a fortissima velocità, con andatura pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada.
Pertanto, per la Corte di legittimità in modo condivisibile, il Tribunale di merito aveva tratto da tale complessivo comportamento, violativo delle prescrizioni e incidente altresì sulla sicurezza pubblica, il convincimento dell’inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa, di cui aveva coerentemente decretato la revoca.
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour facevano altresì presente che, a fronte del fatto che il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza del giudicato penale, aveva plausibilmente ritenuto la condotta trasgressiva nient’affatto lieve, in ottica penitenziaria, mentre il giudice penale di cognizione era stato di contrario avviso, per quanto di sua competenza, tale circostanza, comunque, non comportava alcuna contraddizione di ordine logico normativo dal momento che la valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possibile differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 2380 del11/10/2018).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la valutazione della magistratura di sorveglianza differisce da quella compiuta dal giudice di cognizione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la valutazione, compiuta dal magistrato di sorveglianza, delle azioni penali compiute da un detenuto durante l’esecuzione della pena, deve essere considerata separatamente dalla valutazione che il giudice di cognizione può fare di queste azioni per altri scopi, fermo restando che l’unico vincolo è che l’azione non sia stata commessa da parte dell’istante, ovvero che il fatto non sussista.
È dunque sconsigliabile, alla stregua di tale approdo ermeneutico, articolare una linea difensiva, dinnanzi alla magistratura di sorveglianza, che faccia pedissequo riferimento a quanto deciso dal giudice di cognizione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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