Il principio della sentenza canadese è semplice e chiaro: se un chatbot fornisce informazioni fuorvianti ne risponde il responsabile del sito in ragione di un obbligo di diligenza.
L’utilizzo sempre più frequente di chatbot, ovvero sistemi capaci di fornire autonomamente risposte ad un utente in base alle richieste formulate, alimenta il dibattito relativo alla responsabilità giuridica in caso di errore o inesattezza delle risposte fornite da un software automatizzato.
Nel provvedimento in esame, il British Columbia Civil Resolution Tribunal (BCCRT) canadese analizza la questione alla luce dei principi giuridici dell’obbligo di diligenza e del legittimo affidamento.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. Il fatto
A seguito di un lutto famigliare, Mr. Moffat prenotava sul sito web di Air Canada un biglietto di andata e uno di ritorno per Toronto. Durante la prenotazione si avvaleva del chatbot online per sapere se la compagnia offrisse sconti per i viaggi determinati da cause di lutti familiari. Il chatbot istruiva quindi l’utente sulle tariffe agevolate previste e sulle modalità per accedervi, aggiungendo che, in caso di acquisto del biglietto a prezzo integrale, sarebbe comunque stato possibile usufruire della riduzione dimostrando la causa di lutto e domandando ad Air Canada, entro 90 giorni dall’acquisto, il rimborso della differenza fra quanto pagato e il prezzo ridotto. Mr. Moffat, data l’urgenza del momento, decideva pertanto di acquistare i biglietti a prezzo pieno, per poi usufruire del rimborso una volta rientrato, senonché, Air Canada rigettava la sua successiva richiesta in quanto la politica della compagnia non prevedeva in realtà alcun rimborso a posteriori (come previsto nella sezione del sito web dedicata alle modalità di fruizione delle tariffe agevolate in caso di viaggi determinati da lutto). Mr. Moffat mostrava quindi la risposta del chatbot alla compagnia, la quale, pur riconoscendo l’errore, negava la propria responsabilità per l’accaduto in ragione del fatto che il software automatizzato “ragionasse” in maniera autonoma e non prevedibile a priori.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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2. Responsabilità per errore del chatbot: la posizione del BCCRT
Il Tribunale analizzava il caso in un’ottica prettamente civilistica.
In primo luogo veniva inquadrata la richiesta di Mr. Moffat come un tort of negligence – un’azione civile analoga al risarcimento per responsabilità colposa in civil law –, ed in particolare come un alleging negligent misrepresentation: tale fattispecie si verifica quando un venditore, sul quale sussiste un dovere di diligenza, cagioni un danno ad un cliente a causa di dichiarazioni inaccurate e fuorvianti. Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare in giudizio la natura inesatta della dichiarazione, la violazione del dovere di diligenza in capo al venditore, il nesso causale e l’ammontare del danno. Il Tribunale canadese conveniva quindi come, in forza del dovere di diligenza, Air Canada fosse da ritenersi responsabile di tutte informazioni fornite all’utente tramite il suo sito web, a prescindere dalle specifiche modalità.
Il chatbot, seppur notevolmente più articolato rispetto alla pagina web statica, rimane pur sempre una componente del sito web di Air Canada, priva di un’esistenza propria e incapace di rispondere giuridicamente delle proprie azioni: da ciò discende quindi la responsabilità, in capo ad Air Canada, per i danni cagionati da informazioni inesatte fornite dal suo chatbot.
È da ritenersi irrilevante che l’utente si sarebbe potuto accorgere dell’inesattezza della risposta dal chatbot consultando attentamente la pagina web: secondo il Giudice, questi non aveva alcun motivo di dubitare dell’accuratezza del riscontro del chatbot, né eventualmente di ritenerlo meno affidabile rispetto a quanto scritto sulla sito web di Air Canada.
In conclusione, il Giudice riconosceva la sussistenza, in capo al ricorrente, di una legittima presunzione di affidamento tale da esonerarlo da qualsiasi coinvolgimento nella misrepresentation.
3. Una riflessione generale
Il ragionamento del giudice canadese mira ad enfatizzare l’obbligo di diligenza (cd. duty of care) al fine di evitare che il venditore possa esonerarsi dalle responsabilità derivanti dall’uso di software automatizzati adducendo ad una presunta “responsabilità giuridica del software”.
Nonostante le differenze fra i sistemi di commow law e di civil law, a ben vedere anche in un ordinamento di civil law si potrebbe pervenire alle medesime conclusioni del caso di specie, in forza della previsione di un regime di responsabilità oggettiva in capo a chi si avvale dei predetti softwares automatizzati.
Il principio di responsabilità deve essere più ampiamente ricondotto al fatto che non può il titolare del sito ritenersi esonerato sostenendo che il software automatizzato “ragiona” in maniera autonoma e non prevedibile a priori.
Compete, ed è precisa responsabilità di chi inserisce questi sistemi, il programmare e definire i criteri di risposta, le risorse cui il sistema informatico accede per reperire le informazioni da elaborare, e l’algoritmo di programmazione sotteso all’elaborazione delle informazioni restituite in termini di risposta.
Il chatbot, seppur notevolmente più articolato rispetto alla pagina web statica, rimane pur sempre una componente del sito web, priva di un’esistenza propria e incapace di rispondere giuridicamente delle proprie azioni:
Una delle frontiere della possibile deresponsabilizzazione delle aziende infatti potrebbe proprio essere il “creare un abiente” (chatbot, sistemi automatizzati di risposta etc) che di fatto sia idoneo a deresponsabilizzare l’ente rispetto alla informazione restituita, ambiente che di fatto è ontologicamente a sua volta non responsabile.
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